Espressioni sconvenienti ed offensive – Fattispecie. Procedimento – Prova – Registrazione di conversazione telefonica – Utilizzabilità – Sussiste. Procedimento – Prova – Registrazione di conversazione telefonica – Contestazione meramente formale  – Utilizzabilità – Sussiste.

L’uso di espressioni offensive e volte a gettare discredito sulla preparazione professionale della propria controparte costituisce violazione degli artt. 9 e 52 del codice deontologico.

(Fattispecie in cui sono state ritenute rilevanti le seguenti espressioni: “Il tuo avvocato non sa un cazzo. Di’ al tuo avvocato che deve studiare di più. Il tuo avvocato merda. Il tuo avvocato è tutto un programma. Al tuo avvocato io non scrivo niente perché il tuo avvocato non capisce niente”).

Sono utilizzabili le registrazioni di proprie conversazioni telefoniche effettuate dall’esponente all’interno del proprio autoveicolo in presenza di terzi.

La registrazione di una conversazione telefonica può essere valutata a fini di prova senza che osti una contestazione che si presenti di natura meramente formale, ovvero priva dell’indicazione di alcun elemento utile a suggerire la non rispondenza della registrazione a quanto effettivamente avvenuto.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 16/2023