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Omessa restituzione della documentazione al cliente – violazione dell’art. 33 CDF- Sussiste. Determinazione in concreto della sanzione disciplinare – Criteri – Aggravanti.

L’avvocato che ometta di restituire al cliente tutta la documentazione inerente il mandato, di cui sia venuto in possesso durante la vigenza dell’incarico professionale, incorre nell’illecito disciplinare di cui all’ 33 C.D.F.,  venendo altresì meno ai principi di lealtà, correttezza verità e diligenza.

Per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare rilevano, ex art. 21 C.D.F., ai fini delle aggravanti previste dal successivo art. 22 , la gravità del fatto, il protrarsi della violazione e l’elevato grado della colpa, il pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita  e dal cliente, il mancato riscontro delle richieste ricevute dal collega subentrato nella difesa, il comportamento anche processuale dell’incolpato precedente e successivo al fatto.

       Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.23/2025

Esercizio di attività di difensore in periodo di sospensione amministrativa – Violazione degli artt. 9, 19 e 36 comma 1 C.D.F.  – Sussiste.

Lo svolgimento di attività professionale, quale difensore di fiducia dell’imputato, in pendenza del periodo di sospensione amministrativa comporta la violazione dell’art. 36 comma 1 CDF nonché dell’art. 9 c. 1 e 19 CDF.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 50/2025  

Trattenimento somme ricevute dal cliente – mancato avviso – violazione artt. 9, 30 e 31 CDF – attenuazione sanzione – modesto importo – celerità restituzione

La sanzione prevista per la violazione commessa dall’avvocato che non mette immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa e che trattenga gli importi ricevuti a titolo di rimborso delle anticipazioni sostenute, nonché per il compenso liquidato, può essere attenuata rispetto alla previsione edittale, qualora l’importo trattenuto sia modesto e le tempistiche di restituzione delle somme indebitamente trattenute siano brevi (nel caso di specie la somma trattenuta era stata pari ad € 2.500 e restituita, a seguito della scoperta da parte della cliente, dopo 15 giorni attraverso un bonifico bancario).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 29/2025

Cancellazione dell’incolpato dall’Albo degli Avvocati nelle more del giudizio disciplinare – Estinzione del procedimento – Necessità – Sussiste.

La potestà disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata all’iscrizione negli Albi degli Avvocati e relativi registri, con la conseguenza che tutte le volte in cui il professionista sia cancellato dall’Albo, ogni ulteriore indagine sulla sussistenza o meno degli addebiti a lui mossi ed oggetto del giudizio disciplinare, resta preclusa. (Nella fattispecie l’incolpato è stato cancellato dall’Albo degli Avvocati  giusta  delibera adottata in pendenza del giudizio disciplinare dal competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in applicazione della sentenza n. 70 del 10.3.2025 della Corte Costituzionale)

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.  108/2025

Gestione non diligente di somme consegnate del cliente – Trattenimento di somme del cliente a  compensazione del proprio credito per compenso senza autorizzazione del cliente – Violazione dell’art. 30 CDF – Sussiste.

Incorre nella violazione deontologia degli artt. 9 e 30.2 CDF l’avvocato che si trattiene somme consegnategli dal cliente al fine di tentare una transazione con controparte, imputandole a compenso professionale, senza aver ottenuto l’espressa autorizzazione del cliente.  

Incorre nella violazione deontologica degli artt. 9 e 30.1 CDF l’avvocato che non gestisce con la dovuta diligenza e puntualità il denaro ricevuto dalla parte assistita, evitando di renderne sollecitamente conto alla stessa.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 5/2023

Determinazione dell’equa remunerazione  in  materia penale – Compenso extra a titolo di palmario o success fee –  Inclusione nel compenso complessivo. Richiesta di compenso elevato rispetto ai parametri ministeriali a fronte di prestazione particolarmente complessa – Violazione dell’art. 29 CDF – Insussistenza

Ai fini del giudizio di relazione con l’attività espletata utile al successivo giudizio di proporzionalità del compenso per gli effetti dell’art. 29, 4 ° comma CDF, la determinazione della misura della equa remunerazione spettante all’avvocato in materia penale deve comprendere anche il compenso extra, riconosciuto a titolo  di palmario o success fee per il buon risultato della pratica.

    Non viola il principio di correttezza e lealtà l’avvocato penalista che, dopo il passaggio in giudicato di una sentenza assolutoria con formula piena da gravi reati, chieda, in accordo con il cliente, un compenso apparentemente elevato rispetto al solo criterio dei parametri ministeriali, allorché  per la complessità della prestazione, il valore e gli interessi personali ed economici in gioco, la qualità e quantità della prestazione, le questioni giuridiche e i  fatti trattati, la quantità della documentazione esaminata giustifichino un compenso extra in funzione del risultato raggiunto.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 10/2023

Accordo fra avvocato e cliente sui compensi ex art. 2233 c.c.  – Superamento dei massimi – Valutazione di non manifesta sproporzione ai fini dell’art. 29 CDF – Necessità.

 Anche in presenza di un accordo sui compensi fra cliente ed avvocato, i compensi così pattuiti devono comunque superare la valutazione di non manifesta sproporzione. In questo caso la manifesta sproporzione dei compensi non potrà essere rapportata in sé al superamento anche netto dei massimi dei parametri di cui ai d.m. ministeriali, pur rimanendo questi ultimi un elemento utile alla valutazione. La sia pur piena validità civilistica dell’accordo sul compenso, anche se raggiunto a posteriori, sia esso di natura transattiva o meno, non esclude che il compenso così pattuito sia da sottoporsi alla valutazione della non manifesta sproporzione ai sensi dell’art. 29, 4 ° comma CDF, in quanto la norma deontologica risponde alla tutela di principi fondanti quali la probità, la dignità e la correttezza nell’esercizio della professione ed alla tutela dell’immagine stessa della professione.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 11/2023

Assistenza in mancanza di procura alle liti – Violazione dell’art. 9 CDF – Sussiste.

Integra violazione del principio generale di cui all’art. 9, comma 1, CDF, segnatamente per inosservanza dei canoni di dignità, probità, decoro e correttezza, la condotta dell’iscritto che, senza conferimento di procura alle liti per difetto di sottoscrizione della parte assistita, la rappresenta e difende in giudizio per tutta la durata del procedimento al cui esito richiede, altresì, il pagamento del compenso professionale sine titulo alcuno.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 7/2023

Mancata presentazione del difensore dell’imputato a plurime udienze  – Violazione degli artt. 9 e 26, comma 3 CDF – Sussiste. Valutazione delle aggravanti ai fini della sanzione disciplinare – Criteri.

 Costituisce violazione dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza di cui all’art. 9 del CDF nonché violazione dei doveri professionali ai sensi dell’art. 26, comma 3 CDF, il comportamento dell’avvocato che non si presenti per cinque udienze dibattimentali consecutive in un processo penale dove era difensore di fiducia dell’imputato, senza mai nominare alcun sostituto processuale, né fornire alcuna giustificazione delle sue assenze.

 L’elevato grado di colpa, la reiterazione delle condotte illecite, il pregiudizio arrecato al proprio assistito, la lesione dell’immagine della categoria forense, i precedenti disciplinari dell’incolpato costituiscono circostanze idonee a valutare con maggior rigore le infrazioni e ad applicare una sanzione più grave di quella prevista in via edittale dalla norma violata.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 8/2023