Consegna della documentazione al collega subentrante con invito a sollecitare il saldo della parcella –  Violazione degli artt. 9 e 33, I comma CDF – Non sussiste. Ritardato invio della documentazione al collega subentrante – Violazione degli artt. 9 e 33, 1° comma CDF – Non sussiste in presenza di determinate condizioni. Ritardo nell’espletamento del mandato – Violazione degli artt. 9, 12, 26 c III e 27 c. III – Non sussiste in presenza di determinate condizioni. Mancato invio della documentazione al collega subentrante privo di mandato – Copie digitali  di documenti in possesso del cliente – Violazione degli artt. 9 e 33 comma I CDF – Non sussiste.

Non costituisce violazione degli artt. 9 e 33, 1° comma CDF rammentare al collega subentrante, che chieda la consegna della documentazione, il mancato saldo da parte del cliente, laddove non si subordini al pagamento la suddetta consegna.

        Non costituisce ritardata consegna della documentazione una richiesta evasa quaranta giorni       dopo qualora il collega subentrante non abbia esibito il mandato del cliente, vi sia la necessità di consegnare personalmente all’assistito un assegno e il periodo in questione coincida parzialmente con le vacanze natalizie.

         Non costituisce inerzia sanzionabile dagli artt. 9, 12, 26 c III e 27 c. II CDFI, l’attività di controllo di procedimenti paralleli e connessi, qualora sia necessaria, prudenziale e prodromica all’instaurazione del contenzioso richiesto (Fattispecie in cui l’inerzia si era protratta per un semestre).

        Non costituisce violazione degli artt. 9 e 33, 1° comma CDF l’omesso invio al collega subentrante di documentazione attinente al giudizio, qualora questi non esibisca il mandato conferito dal cliente, via sia quindi da tutelare la privacy del cliente e oltre a ciò la documentazione richiesta sia la mera copia digitale di documenti già in possesso del cliente.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 34/2023