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Corrispondenza con colleghi-proposta transattiva-produzione in giudizio al fine di giustificare la mancata proposta conciliativa formulata dal giudice; violazione degli artt.19 e 48 CDF, sussiste

Integra la violazione degli artt. 19 e 48 del codice deontologico forense la produzione in giudizio nelle note conclusive della corrispondenza inviata al collega di controparte, contenente una contro-proposta a nulla rilevando il fine di rappresentare al giudice la volontà della cliente di conciliare seppur a condizioni diverse. Tutte le missive dirette al legale di controparte che contengano proposte transattive pur in assenza di un’espressa indicazione del mittente non sono producibili in quanto considerate riservate; l’art. 48 cod. deont. for. pone un divieto avente carattere generale, operante a prescindere dall’oggetto e dal contenuto della missiva e dalla sua espressa qualificazione di riservatezza, in quanto posto a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale e del dovere di lealtà e correttezza che l’avvocato è tenuto ad osservare non solo nei confronti del proprio assistito, ma anche verso i terzi e la controparte.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 97/2026

Contatti con la controparte da parte dell’avvocato per conto di parte processuale già assistita da altro collega – Violazione del dovere di lealtà e correttezza – Sussiste. Incompatibilità con l’attività di lavoro subordinato da parte dell’avvocato – Applicabilità delle norme deontologiche all’avvocato sospeso – Sussiste.

Commette la violazione dei doveri di lealtà, correttezza l’avvocato che, seppur sospeso, contatti, per conto di imputati già assistiti da difensore d’ufficio e senza avvisare quest’ultimo, il difensore della persona offesa, formulando una proposta transattiva, contravvenendo così oltre che al generale precetto di cui all’art. 9 del CDF, anche alle specifiche previsioni di cui agli artt. 19 (doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e istituzioni forensi) e 46 commi 1 e 2 (doveri di difesa nel processo e rapporto di colleganza).

Non è compatibile con l’iscrizione all’albo professionale l’attività, seppur solo stragiudiziale, svolta dall’avvocato in fase di sospensione volontaria che abbia assunto la qualifica di lavoratore subordinato (nella specie legal “assistant” di un Ente pubblico).

L’art. 18 l.p. non contiene alcuna deroga all’applicazione delle norme del Codice Deontologico all’avvocato sospesosi volontariamente.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 17/2023

Incompatibilità – Avvocato amministratore di società di capitali con poteri gestori di ordinaria e straordinaria amministrazione- Violazione artt. 6 e 9 CDF – Sussiste.  Conflitto di interessi – Avvocato che rappresenta società acquirente di beni immobili da società in crisi e subito dopo presenta domanda di concordato per conto della società venditrice – Inefficacia dell’autorizzazione della parte – Violazione artt. 2, 9 e 24 CDF -Sussiste.

Integra la violazione degli artt.6 e 9 del CDF l’attività dell’avvocato che rivesta la carica di amministratore con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione di società di capitali che gestisce beni immobili non riconducibili a lui o ai suoi stretti familiari, in quanto attività incompatibile con l’esercizio della professione ai sensi dell’art.18 L.247/2012.

E’ deontologicamente scorretto, perché in conflitto di interessi ai sensi dell’art.24 CDF e contrario ai doveri di dignità, probità, decoro e indipendenza richiesti anche nella vita privata dagli artt. 2 e 9 CDF, il comportamento dell’avvocato che prima, quale legale rappresentante di società non familiare acquisti rilevanti beni immobili da altra società, e poi, dopo soli tre giorni, presenti per conto della società venditrice, di fatto svuotata del proprio patrimonio immobiliare, domanda di concordato preventivo. La norma deontologica  vieta all’avvocato qualunque tipologia di condotta che possa generare un conflitto di interessi anche solo “potenziale”, in quanto risponde all’esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell’indipendenza effettiva e dell’autonomia dell’avvocato ma, altresì, alla loro apparenza, talché neanche l’eventuale autorizzazione della parte assistita – pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi – può valere ad assolvere il professionista dall’obbligo di astenersi dal prestare la propria attività.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.35/2023