Integra la violazione degli artt. 19 e 48 del codice deontologico forense la produzione in giudizio nelle note conclusive della corrispondenza inviata al collega di controparte, contenente una contro-proposta a nulla rilevando il fine di rappresentare al giudice la volontà della cliente di conciliare seppur a condizioni diverse. Tutte le missive dirette al legale di controparte che contengano proposte transattive pur in assenza di un’espressa indicazione del mittente non sono producibili in quanto considerate riservate; l’art. 48 cod. deont. for. pone un divieto avente carattere generale, operante a prescindere dall’oggetto e dal contenuto della missiva e dalla sua espressa qualificazione di riservatezza, in quanto posto a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale e del dovere di lealtà e correttezza che l’avvocato è tenuto ad osservare non solo nei confronti del proprio assistito, ma anche verso i terzi e la controparte.
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 97/2026