Omessa o ritardata restituzione al cliente di compensi versati in eccedenza – Violazione dell’art. 9 C.D.F. – Sussiste. Criteri di valutazione dell’infrazione – Fatto lieve e scusabile.

Poiché l’avvocato ha l’obbligo di emettere fattura relativamente solo alle somme che siano riferibili a compensi per prestazioni professionali effettivamente erogate, costituisce violazione dell’art. 9 co.1 CDF, sotto il profilo della mancanza di correttezza, diligenza e probità, l’avere restituito al cliente somme di sua pertinenza con ritardo e solo dopo la revoca del mandato. L’infrazione può considerarsi lieve, in quanto l’importo è stato restituito, con ritardo ma a semplice richiesta del cliente, mediante bonifico effettuato subito dopo la telefonata  dell’esponente, e scusabile in quanto non è stato arrecato alcun danno patrimoniale evidente al cliente.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 46/2024