Omesso espletamento del mandato ricevuto e false informazioni all’assistito – Violazione degli artt. 9, comma 1°, 10, 11, 12, 26 comma 3 e 27, comma 6 C.D.F. – Sussistenza. Omessa consegna alla parte assistita ed al nuovo difensore di atti e documenti concernenti l’oggetto del mandato – Violazione dell’art. 33, comma 1 C.D.F. – Sussiste.

Costituisce violazione dei doveri di diligenza, lealtà, fedeltà e correttezza, di cui agli artt. 9, c. 1, 10, 11 e 12 CDF, nonché dei doveri previsti dagli artt. 26, c. 3, e 27, c. 6, CDF, l’omessa esecuzione di atti inerenti il mandato professionale ricevuto senza alcuna giustificazione e fornendo all’assistito false informazioni riguardo l’esecuzione dell’incarico, trascurando gli interessi del medesimo ed arrecandogli pregiudizio. (Fattispecie relativa alla mancata instaurazione di una procedura giudiziale di sfratto per finita locazione immobiliare, che ha cagionato al cliente pregiudizio dato dal ritardato recupero del possesso dell’immobile e solo grazie al subentro di nuovo difensore)

     Costituisce violazione del dovere deontologico di cui all’art. 33, c. 1, C.D.F. l’omessa e/o incompleta restituzione all’assistito oltreché, dopo l’intervenuta revoca del mandato professionale, al nuovo difensore di quest’ultimo, di atti e documenti concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso, nonostante reiterate e formali richieste in tal senso, al pari della trasmissione di bozze di atti processuali incompleti e/o riportanti dati inveritieri.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 32/2025