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Mancato compimento di atti inerenti al mandato – Falsa rappresentazione al cliente di atti non compiuti – Illiceità della condotta – Violazione degli artt. 9, 10, 11, 12, 26 C.D.F. Mancata emissione di fattura – Illiceità della condotta- Violazione degli artt. 9, 16, 29 C.D.F.

Il mancato compimento dell’atto per il quale si è ricevuto incarico dal cliente costituisce una grave violazione deontologica. Tale situazione viene vieppiù aggravata dalla comunicazione al cliente di atti falsi per dare la parvenza di avere effettivamente svolto il mandato ricevuto. (Fattispecie relativa ad incolpato che aveva ricevuto incarico di promuovere un’azione societaria e, non avendo compiuto alcun atto, comunicava al cliente di aver vinto la causa e di aver iniziato l’esecuzione immobiliare per incassare; parimenti incaricato di fare una trattativa con l’esattoria, nulla faceva e permetteva così l’inizio dell’esecuzione esattoriale ai danni del cliente) Commette illecito disciplinare l’avvocato che incassa dal cliente delle somme senza emettere il prescritto documento fiscale.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 15/2024

Dovere di informazione precise e corrette al cliente – Necessità. Obbligo di fatturazione dei compensi – Ritardo nell’emissione della fattura – Rilevanza deontologica – Sussiste.

La previsione dell’art. 27 CDF impone sempre all’avvocato una corretta e veritiera informazione, in quanto un rapporto fiduciario, quale quello che lega l’avvocato al cliente, non tollera un comportamento che violi un aspetto essenziale di quel rapporto, consistente proprio nella completezza, compiutezza e verità delle informazioni destinate all’assistito. (Fattispecie in cui l’incolpato non aveva comunicato ai clienti né il nome, né l’esatto contenuto dell’incarico da lui conferito a dei consulenti tecnici dallo stesso designati nell’ambito della fase stragiudiziale di una controversia di natura familiare)

L’avvocato ha l’obbligo di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 79/2024

Mancato tempestivo deposito di atto processuale necessario – Violazione del dovere di diligenza – Sussiste. Omessa informativa dell’esito della lite al cliente, che lo ha appreso aliunde – Violazione dell’art. 27 CDF – Sussiste.

Il mancato tempestivo deposito della rituale istanza di fissazione udienza, adempimento processualmente necessario ad ottenere la decisione del ricorso amministrativo avanti il TAR, integra la violazione dell’art. 12 CDF sul dovere di diligenza dell’avvocato ed anche dell’art. 26, comma 3, CDF in base al quale “costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti il mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita”, in quanto tale adempimento costituisce bagaglio conoscitivo indispensabile del legale che si occupi della materia, la cui ignoranza risulta inescusabile e, comunque, indice di rilevante trascuratezza degli interessi dell’assistito. Va ritenuta sussistente la violazione dell’art. 27 CDF, recante i generali doveri di informazione della parte assistita gravanti sull’avvocato, allorquando risulti che l’interessato abbia avuto notizia dell’esito della lite affidata al legale, non da quest’ultimo in forma tempestiva, ma mediante un accesso diretto dello stesso, anche telematicamente operato, alle sedi dell’Autorità Giudiziaria.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 23/2024

Omessa restituzione della documentazione  – Violazione dell’art. 33 CDF – Sussiste. Sanzione – Attenuanti – Criteri di valutazione.  

Risponde disciplinarmente, ai sensi dell’art 33  CDF,  l’avvocato che, ricevuta la revoca del mandato,  non restituisca la documentazione richiesta, costringendo così il nuovo legale ad attivarsi autonomamente, accedendo al fascicolo telematico.

    Ai fini della determinazione in concreto della sanzione da irrogare, ex artt. 21 e 22 del CDF ,  si deve aver riguardo alla situazione in fatto, al comportamento complessivo dell’incolpato, tra cui il ravvedimento, nonché al comportamento processuale dallo stesso tenuto , così come  alla circostanza che l’incolpato non ha subito alcuna sanzione disciplinare e che comunque nessun pregiudizio in concreto si è prodotto.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.  102/ 2024

Mancata partecipazione ad un’udienza civile di discussione – Violazione dell’art. 26, comma 3 C.D.F. – Sussiste. Mancata comunicazione alla parte dell’esito di un giudizio  – Violazione dell’art. 27, comma 6 C.D.F. – Sussiste.

La mancata partecipazione all’udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c da parte del legale senza giustificato motivo e senza la presenza di un sostituto, comporta la violazione disciplinare di cui all’art. 26 comma 3 C.D.F.  La mancata comunicazione alla parte assistita dell’esito di un’udienza di discussione comporta la violazione disciplinare prevista dall’art. 27 comma 6 C.D.F.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 7/2025

Omesso espletamento del mandato ricevuto e false informazioni all’assistito – Violazione degli artt. 9, comma 1°, 10, 11, 12, 26 comma 3 e 27, comma 6 C.D.F. – Sussistenza. Omessa consegna alla parte assistita ed al nuovo difensore di atti e documenti concernenti l’oggetto del mandato – Violazione dell’art. 33, comma 1 C.D.F. – Sussiste.

Costituisce violazione dei doveri di diligenza, lealtà, fedeltà e correttezza, di cui agli artt. 9, c. 1, 10, 11 e 12 CDF, nonché dei doveri previsti dagli artt. 26, c. 3, e 27, c. 6, CDF, l’omessa esecuzione di atti inerenti il mandato professionale ricevuto senza alcuna giustificazione e fornendo all’assistito false informazioni riguardo l’esecuzione dell’incarico, trascurando gli interessi del medesimo ed arrecandogli pregiudizio. (Fattispecie relativa alla mancata instaurazione di una procedura giudiziale di sfratto per finita locazione immobiliare, che ha cagionato al cliente pregiudizio dato dal ritardato recupero del possesso dell’immobile e solo grazie al subentro di nuovo difensore)

     Costituisce violazione del dovere deontologico di cui all’art. 33, c. 1, C.D.F. l’omessa e/o incompleta restituzione all’assistito oltreché, dopo l’intervenuta revoca del mandato professionale, al nuovo difensore di quest’ultimo, di atti e documenti concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso, nonostante reiterate e formali richieste in tal senso, al pari della trasmissione di bozze di atti processuali incompleti e/o riportanti dati inveritieri.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 32/2025

Mancata informazione del cliente sullo svolgimento del mandato ed omessa restituzione documenti – Violazione degli artt. 9, comma 1 e 27, comma 6 C.D.F. –  Sussiste. Valutazione delle attenuanti ai fini della sanzione – Criteri.

Costituisce violazione dei doveri di diligenza, lealtà e correttezza di cui all’art. 9, c. 1, CDF, nonché di informazione sullo svolgimento del mandato e di consegna di documenti relativi alla sua esecuzione, ai sensi dell’art. 27, c. 6, CDF, la mancata comunicazione al proprio assistito del provvedimento di rigetto del ricorso giudiziale attivato per conto dello stesso, oltreché dell’obbligo ivi stabilito di rifondere le spese di lite alla controparte, con conseguente notifica di atto di precetto da parte di quest’ultima, al pari dell’omessa consegna, pur richiesto, di copia dei documenti allegati agli atti processuali avversari. 

   La resipiscenza dell’incolpato, la riparazione del danno provocato attraverso la restituzione all’assistito, d’intesa con quest’ultimo, di parte del compenso ricevuto per l’attività oggetto del mandato, l’essersi reso l’incolpato parte attiva nel mitigare ulteriormente il pregiudizio subito dall’assistito e l’assenza di precedenti disciplinari, sono circostanze idonee per l’attenuazione della sanzione disciplinare rispetto a quella prevista in via edittale dalla norma violata.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.  33/2025

Fattura per spese di lite emessa a favore della controparte soccombente – Documento attinente all’esecuzione del mandato – Omessa consegna al proprio cliente – Violazione dell’art. 27 CDF – Sussiste. Trattenimento di somme versate da controparte a titolo di spese di lite – Mancata autorizzazione del cliente alla compensazione del compenso residuo – Violazione dell’art. 31 CDF – Sussiste.

Commette illecito disciplinare l’avvocato che, ricevendo dalla controparte soccombente il pagamento delle spese liquidate a suo carico in sentenza, non consegni al proprio cliente la copia della fattura emessa a favore della controparte attestante il pagamento ricevuto, benché il proprio assistito gli abbia richiesto la consegna della fattura emessa. Anche i documenti fiscali emessi a favore della controparte, infatti, fanno parte degli atti attinenti allo svolgimento del mandato professionale e, pertanto, devono essere dati in copia al proprio cliente se da questi richiesti.

Commette illecito disciplinare l’avvocato che, pur avendo già ricevuto dal proprio cliente il pagamento delle competenze per l’intero giudizio, trattiene le somme corrisposte a titolo di spese di soccombenza dalla controparte in esecuzione della sentenza, anziché consegnarle immediatamente al proprio cliente, deducendo la compensazione con il proprio credito residuo a titolo di compenso.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 1/2023