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Avvio di procedimento civile in giudizio in pendenza di trattativa – Omessa comunicazione alla controparte – Nozione di trattativa – Violazione del dovere di comunicare l’interruzione di trattative stragiudiziali – Non sussiste.

Ai sensi dell’art. 46, 7° comma CDF l’esistenza di una trattativa che comporti l’obbligo di preavvisare circa l’intenzione di dar corso ad iniziative giudiziali va intesa in senso proprio, come presenza di una proposta che comporti un aliquid dare ed un aliquid retinere: non è sufficiente l’espressione della volontà di adempiere ma subordinatamente al riconoscimento delle proprie pretese, in quanto un tanto vale a respingere la richiesta di pagamento formalizzata dalla controparte. Di conseguenza non è ravvisabile alcuna violazione deontologica da parte dell’avvocato che a fronte di una manifestata indisponibilità ex adverso a pagare sic et simpliciter, proceda con ingiunzione di pagamento dopo avere inviato regolare diffida.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 49/2023

Querela o denuncia nei confronti di un collega – Previa comunicazione scritta – Necessità – Sussiste.

L’art. 38 C.D.F. si applica anche alle ipotesi di presentazione di una querela o denuncia penale nei confronti del collega, che deve appunto essere preceduta dalla comunicazione scritta al querelando. L’adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 38 C.D.F. (già art. 22 cod. previgente) deve ritenersi soddisfatto nel concorso di tre requisiti: quello formale, consistente nell’adozione dello scritto quale veicolo della comunicazione; quello sostanziale consistente nel rendere chiara l’intenzione di chi comunica che agirà in giudizio; l’ultimo anch’esso di carattere sostanziale consistente nel palesare la ragione dell’iniziativa. Mentre il primo requisito ha la funzione di impedire qualsiasi equivoco, il secondo ed il terzo consentono al destinatario della comunicazione di evitare di essere convenuto in giudizio rimuovendo, o tentando di rimuovere, le ragioni della controversia; cosa che risulta possibile solo se la comunicazione sia titolata, esplicando i motivi del contrasto, e consenta quello spatium deliberandi da parte del destinatario che possa permettere a quest’ultimo di evitare la sede giudiziaria

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 16/2025