Ai sensi dell’art. 46, 7° comma CDF l’esistenza di una trattativa che comporti l’obbligo di preavvisare circa l’intenzione di dar corso ad iniziative giudiziali va intesa in senso proprio, come presenza di una proposta che comporti un aliquid dare ed un aliquid retinere: non è sufficiente l’espressione della volontà di adempiere ma subordinatamente al riconoscimento delle proprie pretese, in quanto un tanto vale a respingere la richiesta di pagamento formalizzata dalla controparte. Di conseguenza non è ravvisabile alcuna violazione deontologica da parte dell’avvocato che a fronte di una manifestata indisponibilità ex adverso a pagare sic et simpliciter, proceda con ingiunzione di pagamento dopo avere inviato regolare diffida.
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 49/2023