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Violazione ai sensi dell’art. 26 comma 3 C.D.F dei doveri professionali del difensore di fiducia per non aver presenziato all’udienza senza giustificazione e senza aver provveduto alla nomina di un sostituto, anche in mancanza di un conseguente pregiudizio per l’assistito

In tema di responsabilità disciplinare dell’avvocato, integra violazione dell’art. 26, comma 3, CDF l’assenza all’udienza, senza preventiva o successiva giustificazione e senza nomina di un sostituto processuale, del difensore di fiducia dell’imputato, quando tale condotta non sia espressione di una comprovata strategia difensiva previamente concordata con il cliente, né conseguenza di un evento sopravvenuto imprevedibile e ragionevolmente scusabile; tale illecito sussiste indipendentemente dall’eventuale mancanza di un concreto pregiudizio per l’assistito ed è configurabile sulla base della sola volontaria omissione dell’atto difensivo dovuto, costituendo grave violazione dei doveri di diligenza, correttezza e decoro professionale.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.  17/2026

Assunzione di incarico senza fornire adeguate indicazioni al cliente; adempimento del mandato difensivo in modo negligente; astensione dall’informare l’assistito sull’andamento delle cause e sulla soccombenza; omissione della restituzione di atti e documenti concernenti l’incarico ricevuto – Violazione degli artt. 9 – 12- 26 co. 3, 27 commi 1 e 6, 33 co. 1 – Sussiste

Il difensore che assume plurimi mandati per controversie dello stesso genere (ricorsi tributari), prospettando al cliente il buon esito delle pratiche, tacendone i rischi in caso di soccombenza, e poi presenta i ricorsi senza tener conto del contrario orientamento giurisprudenziale e non cura neppure gli adempimenti formali previsti per l’ammissibilità dell’azione, e neppure informa il cliente delle reiterate soccombenze, fornendogli al contrario generiche rassicurazioni, o astenendosi da qualsiasi confronto col mandante, contravviene agli artt. 9, 12, 26 e 27 del CDF.

Contravviene altresì all’art. 33 CDF allorquando, benché formalmente richiesto, omette di restituire al nuovo difensore del cliente, la documentazione relativa alle cause patrocinate.     

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 16/2026

Procedimento disciplinare – Violazione degli artt. 9, 10, 12, 26.3, 29.3 CDF – Sussiste.  – Genericità della testimonianza dell’esponente – Valutazione delle attenuanti ai fini della sanzione disciplinare – Criteri.

Costituisce violazione dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza di cui all’art. 9, 10, 12 del CDF nonché violazione dei doveri professionali ai sensi dell’art. 26, comma 3 CDF, il comportamento dell’avvocato che non fornisce puntuali riscontri al cliente dell’attività in corso; nell’ambito dell’incarico ricevuto, ha l’onere di rapportarsi correttamente, tempestivamente, direttamente e diligentemente.

Al Collegio non è stata fornita la prova certa della mancata emissione del documento fiscale conseguente all’incasso del compenso da parte dell’incolpato, in quanto, seppure ripetutamente richiesto, l’esponente non ha controllato il proprio cassetto fiscale per verificare la presenza o meno del documento.

Il comportamento processuale dell’incolpato, valutato sotto il profilo del rispetto delle Istituzioni Forensi, dimostra noncuranza e disinteresse, ma la segnalazione non è stata supportata da idonea documentazione e le lacune non sono state colmate nel corso dell’istruttoria dibattimentale attesa la genericità e le imprecisioni dell’esponente, per cui è stata esclusa qualsiasi circostanza che conduca a considerare di particolare gravità l’operato del professionista.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 8/26

Mancato compimento di atti inerenti al mandato – Illiceità della condotta- violazione degli articoli 4 9 10 12 26 C.D.F. Mancato versamento contributo unificato ricevuto dal cliente – Illiceità della condotta- Violazione degli articoli 4 9 30 C.D.F.

Integra inadempimento al mandato deontologicamente rilevante e violazione dei doveri di probità, dignità e decoro, la condotta dell’avvocato che, dopo aver accettato un incarico difensivo, abbia omesso, in tutto o in parte, di dare esecuzione al mandato professionale (Fattispecie relativa ad incolpato che pur avendo ricevuto incarico di versare il contributo unificato consegnatogli dal cliente, non lo ha versato; violazione aggravata dal fatto che pur avendo ricevuto incarico, da lui accettato, di presentare il ricorso avverso la cartella esattoriale riguardante lo stesso contributo, ha omesso di presentarlo). Integra violazione del dovere che ha l’avvocato di svolgere la professione con probità e decoro come stabilisce il legale che non gestisce con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita, così portando discredito non solo a sé stesso, ma anche alla reputazione e all’immagine dell’intera professione forense (Nella fattispecie l’incolpato ha ricevuto una somma dal suo cliente per pagare il contributo unificato per iscrivere la causa al ruolo, e non ha utilizzato i denari ricevuti per lo scopo per il quale gli erano stati consegnati).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 7/2026

Obbligo del preventivo-sussiste-mancato invio-violazione deontologica

A far data dal 28 agosto 2017, come stabilisce l’art. 13 l. 247/2012, c’è l’obbligo di
comunicare al cliente:
1) il livello di complessità dell’incarico prospettato;
2) tutte le informazioni sugli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell’incarico;
3) la prevedibile misura del costo della prestazione distinguendo tra oneri – spese anche
forfetarie e compenso professionale (il famoso PREVENTIVO).
La mancata informazione al cliente degli oneri ipotizzabili del giudizio (dovrà essere
l’avvocato che dovrà dimostrare di averla data) comporta sempre la violazione
deontologica della prima parte del secondo comma dell’articolo 27 del codice
deontologico, entrata in vigore il 12 giugno 2018.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 6/2026

Corrispondenza tra le parti – utilizzo di toni ed espressioni sprezzanti – illiceità della condotta. Corrispondenza con la collega – utilizzo di battute sarcastiche– illiceità della condotta.

Integra violazione dei principi di cui all’art. 4, art. 9 e 19 del Codice Deontologico Forense la condotta dell’avvocato che non ha tenuto nei confronti delle colleghe un comportamento improntato ai caratteri della correttezza e lealtà, senza decoro nell’uso delle espressioni verbali per aver utilizzato nella corrispondenza tra le parti toni ed espressioni dapprima non appropriate e successivamente sprezzanti offensive e financo minacciose.

E’ offensivo rivolgersi ad una collega rivolgendo battute sarcastiche o attinenti alla sua scarsa preparazione integrando violazione del principio di cui all’art. 52 del Codice Deontologico Forense la condotta dell’avvocato che utilizza negli scritti con la collega  espressioni offensive o sconvenienti (nella fattispecie:“avresti fatto meglio di informarti su chi io sia prima di esporti e magari a leggere Abraham Lincoln per cui – è meglio tacere e dare l’impressione di essere stupidi che parlare e toglier ogni dubbio).

Consiglio Distrettuale di Venezia, decisione n. 5/2026

Avvocato amministratore di sostegno – Obbligo di rispettare le norme del Codice Deontologico Forense – Sussiste. Avvocato amministratore di sostegno – Omessa o tardiva richiesta al Giudice Tutelare di liquidare il compenso del difensore del beneficiario – Violazione degli articoli 9, 12 e 19 Codice Deontologico Forense – Sussiste. Violazione solo di principi generali del Codice Deontologico Forense – Determinazione della sanzione – Criteri.

In virtù di quanto previsto dall’art. 2 CDF, l’avvocato che assume l’incarico di amministratore di sostegno, pur non svolgendo attività di difesa in senso stretto, è tenuto al rispetto dei doveri previsti dal Codice Deontologico Forense, tenuto conto che si tratta di un incarico fiduciario che si fonda sulla correttezza e sull’affidamento riposto dal giudice e dal beneficiario.

      Commette illecito deontologico, violando gli artt. 9, 12 e 19 CDF, l’avvocato che svolga l’incarico di amministratore di sostegno e ometta o ritardi di chiedere al Giudice Tutelare la liquidazione del compenso di un collega che abbia svolto attività di assistenza e difesa in giudizio del beneficiario, non avendo efficacia scriminante la circostanza che l’avvocato creditore non abbia chiesto al Consiglio dell’Ordine competente il parere di congruità della sua parcella. 

     Nel caso in cui l’incolpato sia ritenuto responsabile per avere violato solo norme deontologiche che rientrano tra i principi generali del Codice Deontologico Forense, trova applicazione l’art. 20, comma 2, CDF e deve essere applicata una delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c) e 53 della legge n. 247/2012, da individuarsi e da determinarsi sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 CDF.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 2/2026

Obbligo di preventivo – Compenso sproporzionato

Viola gli art. 9 e 12 del Codice Deontologico Forense e, in particolare, l’art. 13 commi 2 e 5 della Legge professionale l’avvocato che, oltretutto ricevendone richiesta, omette di formalizzare un preventivo per iscritto della prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale. Viola gli artt. 9 e 29, comma IV, del Codice Deontologico Forense l’avvocato che, a seguito di specifica domanda del cliente, in un procedimento di valore indeterminato, indica in un messaggio telefonico un importo di circa € 15.000,00 ma presenta alla fine un conteggio complessivo di € 42.300,00, pari ad oltre il doppio di quanto opinato dal C.O.A., che pure aveva applicato i criteri massimi possibili.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 74/2026

Impugnazione della transazione raggiunta – Violazione dell’art. 44 C.D.F. – Presupposti – Fattispecie.

Ai fini dell’integrazione della violazione di cui all’art. 44  C.D.F. è necessario che l’impugnazione della transazione redatta con l’assistenza dell’avvocato avvenga per fatti già conosciuti prima della stipula ovverosia per fatti non sopravvenuti alla stessa (ex multis C.N.F., sentenza n. 66 del 21/06/2018). Al contrario, allorquando l’impugnazione avvenga per fatti sopravvenuti o dei quali si dimostri di non aver avuto conoscenza, la violazione in oggetto non risulta integrata, essendo espressamente esclusa dalla norma in esame. (Fattispecie in cui l’avvocato ha adito l’Autorità Giudiziaria chiedendo l’accertamento della risoluzione della transazione per l’inadempimento di una delle parti alle obbligazioni assunte con la stessa, fatto sopravvenuto non conoscibile al momento della stipula).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 72/2026

Mancata accettazione di somme proposte dal debitore con conseguente mancata sospensione della procedura esecutiva – Violazione dell’art. 9 CDF – Non sussiste.

Non viola l’art. 9 CDF l’avvocato che, nell’ambito delle scelte difensive riguardanti diritti disponibili di natura patrimoniale dei propri assistiti, su loro espressa scelta rifiuti di aderire alla proposta di un versamento da parte del debitore, optando per la continuazione della procedura, soluzione sgradita alla controparte. (Fattispecie relativa alla mancata accettazione di un assegno – peraltro non adeguato – offerto dal debitore condizionatamente alla sospensione della procedura esecutiva immobiliare).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.  71 /2026