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Adempimento del mandato- omessa comunicazione sentenza di rigetto;violazione art.26 comma tre, sussiste. Doveri informativi-obbligo di rispondere tempestivamente alle richieste del cliente: omessa informazione di deposito di sentenza; violazione art.27 comma 6, sussiste

Costituisce violazione degli artt.  9, 12, 26, comma 3, e 27, comma 6, CDF la condotta dell’avvocato che ometta di comunicare al cliente l’esito del giudizio, e segnatamente il deposito della sentenza conclusiva ritualmente notificatagli a mezzo PEC dalla cancelleria, nonostante le reiterate richieste di informazioni dell’assistito rimaste prive di riscontro. Tale omissione, superando la “normale” tollerabilità, incide direttamente sulla tutela dei diritti del cliente, privandolo della possibilità di valutare tempestivamente le proprie scelte — proporre impugnazione, impedire l’esecuzione o semplicemente riorganizzare le proprie strategie difensive — e integra la violazione del dovere di diligenza e dei correlati obblighi informativi.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 104/2026

Violazione ai sensi dell’art. 26 comma 3 C.D.F dei doveri professionali del difensore di fiducia per non aver presenziato all’udienza senza giustificazione e senza aver provveduto alla nomina di un sostituto, anche in mancanza di un conseguente pregiudizio per l’assistito

In tema di responsabilità disciplinare dell’avvocato, integra violazione dell’art. 26, comma 3, CDF l’assenza all’udienza, senza preventiva o successiva giustificazione e senza nomina di un sostituto processuale, del difensore di fiducia dell’imputato, quando tale condotta non sia espressione di una comprovata strategia difensiva previamente concordata con il cliente, né conseguenza di un evento sopravvenuto imprevedibile e ragionevolmente scusabile; tale illecito sussiste indipendentemente dall’eventuale mancanza di un concreto pregiudizio per l’assistito ed è configurabile sulla base della sola volontaria omissione dell’atto difensivo dovuto, costituendo grave violazione dei doveri di diligenza, correttezza e decoro professionale.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.  17/2026

Assunzione di incarico senza fornire adeguate indicazioni al cliente; adempimento del mandato difensivo in modo negligente; astensione dall’informare l’assistito sull’andamento delle cause e sulla soccombenza; omissione della restituzione di atti e documenti concernenti l’incarico ricevuto – Violazione degli artt. 9 – 12- 26 co. 3, 27 commi 1 e 6, 33 co. 1 – Sussiste

Il difensore che assume plurimi mandati per controversie dello stesso genere (ricorsi tributari), prospettando al cliente il buon esito delle pratiche, tacendone i rischi in caso di soccombenza, e poi presenta i ricorsi senza tener conto del contrario orientamento giurisprudenziale e non cura neppure gli adempimenti formali previsti per l’ammissibilità dell’azione, e neppure informa il cliente delle reiterate soccombenze, fornendogli al contrario generiche rassicurazioni, o astenendosi da qualsiasi confronto col mandante, contravviene agli artt. 9, 12, 26 e 27 del CDF.

Contravviene altresì all’art. 33 CDF allorquando, benché formalmente richiesto, omette di restituire al nuovo difensore del cliente, la documentazione relativa alle cause patrocinate.     

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 16/2026

Procedimento disciplinare – Violazione degli artt. 9, 10, 12, 26.3, 29.3 CDF – Sussiste.  – Genericità della testimonianza dell’esponente – Valutazione delle attenuanti ai fini della sanzione disciplinare – Criteri.

Costituisce violazione dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza di cui all’art. 9, 10, 12 del CDF nonché violazione dei doveri professionali ai sensi dell’art. 26, comma 3 CDF, il comportamento dell’avvocato che non fornisce puntuali riscontri al cliente dell’attività in corso; nell’ambito dell’incarico ricevuto, ha l’onere di rapportarsi correttamente, tempestivamente, direttamente e diligentemente.

Al Collegio non è stata fornita la prova certa della mancata emissione del documento fiscale conseguente all’incasso del compenso da parte dell’incolpato, in quanto, seppure ripetutamente richiesto, l’esponente non ha controllato il proprio cassetto fiscale per verificare la presenza o meno del documento.

Il comportamento processuale dell’incolpato, valutato sotto il profilo del rispetto delle Istituzioni Forensi, dimostra noncuranza e disinteresse, ma la segnalazione non è stata supportata da idonea documentazione e le lacune non sono state colmate nel corso dell’istruttoria dibattimentale attesa la genericità e le imprecisioni dell’esponente, per cui è stata esclusa qualsiasi circostanza che conduca a considerare di particolare gravità l’operato del professionista.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 8/26

Mancato compimento di atti inerenti al mandato – Illiceità della condotta- violazione degli articoli 4 9 10 12 26 C.D.F. Mancato versamento contributo unificato ricevuto dal cliente – Illiceità della condotta- Violazione degli articoli 4 9 30 C.D.F.

Integra inadempimento al mandato deontologicamente rilevante e violazione dei doveri di probità, dignità e decoro, la condotta dell’avvocato che, dopo aver accettato un incarico difensivo, abbia omesso, in tutto o in parte, di dare esecuzione al mandato professionale (Fattispecie relativa ad incolpato che pur avendo ricevuto incarico di versare il contributo unificato consegnatogli dal cliente, non lo ha versato; violazione aggravata dal fatto che pur avendo ricevuto incarico, da lui accettato, di presentare il ricorso avverso la cartella esattoriale riguardante lo stesso contributo, ha omesso di presentarlo). Integra violazione del dovere che ha l’avvocato di svolgere la professione con probità e decoro come stabilisce il legale che non gestisce con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita, così portando discredito non solo a sé stesso, ma anche alla reputazione e all’immagine dell’intera professione forense (Nella fattispecie l’incolpato ha ricevuto una somma dal suo cliente per pagare il contributo unificato per iscrivere la causa al ruolo, e non ha utilizzato i denari ricevuti per lo scopo per il quale gli erano stati consegnati).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 7/2026