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Mancato compimento di atti inerenti al mandato – Illiceità della condotta- violazione degli articoli 4 9 10 12 26 C.D.F. Mancato versamento contributo unificato ricevuto dal cliente – Illiceità della condotta- Violazione degli articoli 4 9 30 C.D.F.

Integra inadempimento al mandato deontologicamente rilevante e violazione dei doveri di probità, dignità e decoro, la condotta dell’avvocato che, dopo aver accettato un incarico difensivo, abbia omesso, in tutto o in parte, di dare esecuzione al mandato professionale (Fattispecie relativa ad incolpato che pur avendo ricevuto incarico di versare il contributo unificato consegnatogli dal cliente, non lo ha versato; violazione aggravata dal fatto che pur avendo ricevuto incarico, da lui accettato, di presentare il ricorso avverso la cartella esattoriale riguardante lo stesso contributo, ha omesso di presentarlo). Integra violazione del dovere che ha l’avvocato di svolgere la professione con probità e decoro come stabilisce il legale che non gestisce con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita, così portando discredito non solo a sé stesso, ma anche alla reputazione e all’immagine dell’intera professione forense (Nella fattispecie l’incolpato ha ricevuto una somma dal suo cliente per pagare il contributo unificato per iscrivere la causa al ruolo, e non ha utilizzato i denari ricevuti per lo scopo per il quale gli erano stati consegnati).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 7/2026

Obbligo del preventivo-sussiste-mancato invio-violazione deontologica

A far data dal 28 agosto 2017, come stabilisce l’art. 13 l. 247/2012, c’è l’obbligo di
comunicare al cliente:
1) il livello di complessità dell’incarico prospettato;
2) tutte le informazioni sugli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell’incarico;
3) la prevedibile misura del costo della prestazione distinguendo tra oneri – spese anche
forfetarie e compenso professionale (il famoso PREVENTIVO).
La mancata informazione al cliente degli oneri ipotizzabili del giudizio (dovrà essere
l’avvocato che dovrà dimostrare di averla data) comporta sempre la violazione
deontologica della prima parte del secondo comma dell’articolo 27 del codice
deontologico, entrata in vigore il 12 giugno 2018.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 6/2026