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Adempimento del mandato- omessa comunicazione sentenza di rigetto;violazione art.26 comma tre, sussiste. Doveri informativi-obbligo di rispondere tempestivamente alle richieste del cliente: omessa informazione di deposito di sentenza; violazione art.27 comma 6, sussiste

Costituisce violazione degli artt.  9, 12, 26, comma 3, e 27, comma 6, CDF la condotta dell’avvocato che ometta di comunicare al cliente l’esito del giudizio, e segnatamente il deposito della sentenza conclusiva ritualmente notificatagli a mezzo PEC dalla cancelleria, nonostante le reiterate richieste di informazioni dell’assistito rimaste prive di riscontro. Tale omissione, superando la “normale” tollerabilità, incide direttamente sulla tutela dei diritti del cliente, privandolo della possibilità di valutare tempestivamente le proprie scelte — proporre impugnazione, impedire l’esecuzione o semplicemente riorganizzare le proprie strategie difensive — e integra la violazione del dovere di diligenza e dei correlati obblighi informativi.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 104/2026

Offerta di prestazioni professionali da parte dell’avvocato – Riferimento alla possibilità che il compenso sia pagato da un terzo – Illecita della condotta sotto l’aspetto della veridicità, correttezza, ingannevolezza e suggestività dell’informazione – Sussiste. Attività promozionale dell’avvocato – Offerta di assistenza stragiudiziale e giudiziale in relazione ad un rapporto contrattuale di durata indefinita – Genericità e mancanza di trasparenza dell’informazione – Violazione dell’art. 17 Codice Deontologico Forense – Sussiste. Attività promozionale dell’avvocato – Offerta di assistenza stragiudiziale e giudiziale in relazione ad un rapporto contrattuale di durata indefinita ad un prezzo forfettario e potenzialmente irrisorio – Violazione dei principi di dignità, decoro e correttezza – Sussiste. Attività promozionale dell’avvocato – Offerta di assistenza legale on line rivolta a determinati soggetti in relazione a specifiche richieste pubblicate dagli interessati – Offerta di prestazioni personalizzate rilevanti ai fini dell’art. 37, comma 5, Codice Deontologico Forense – Sussiste. Accaparramento di clientela – Effettiva instaurazione di un rapporto con la clientela – Necessità – Esclusione. Valutazione delle attenuanti ai fini della sanzione disciplinare – Criteri.

Costituisce una forma di pubblicitànon veritiera, né corretta, oltre che equivoca, ingannevole e suggestiva, quella dell’avvocato che assicura al potenziale cliente che il suo compenso sarà pagato da terzi, quando un simile impegno del terzo non esista (nella fattispecie l’incolpato aveva risposto ad una offerta di locazione immobiliare pubblicata su internet dal proprietario, proponendo la propria assistenza nella redazione del contratto ed anche nella fase esecutiva del rapporto, assicurando che il compenso sarebbe stato a carico del conduttore). Costituisce violazione dell’art. 17 l’offerta, non meglio precisata, di tutela legale stragiudiziale e giudiziale per tutta la durata di un contratto di locazione, in quanto del tutto generica, non potendosi comprendere quali prestazioni siano comprese e quali siano i relativi oneri. Costituisce violazione dell’art. 35, comma 9 e dell’art. 37, comma 1, CDF, in quanto non è conforme ai principi di dignità, correttezza e decoro della professione, la promessa di un’assistenza legale “a tutto campo” per la durata indefinita di un rapporto contrattuale, ad un prezzo forfettario e potenzialmente irrisorio. Costituisce violazione dell’art. 37, comma 5, CDF, in quanto offerta di una in assenza di richiesta, la condotta dell’avvocato che contatti attraverso dei portali on line determinati clienti per proporre loro prestazioni personalizzate sulla base delle informazioni diffuse dai clienti medesimi. L’art. 37 del CDF non postula, quale elemento costitutivo dell’illecito deontologico, che l’accaparramento di clientela sia effettivamente e concretamente avvenuto, essendo sufficiente per la sua configurabilità l’utilizzo di modi non conformi a correttezza e decoro. Il limitato periodo di tempo in cui si è svolta l’attività pubblicitaria non conforme alle norme deontologiche, unitamente all’assenza di vantaggi economici per l’incolpato, alla scarsa esperienza professionale e alla resipiscenza dimostrata nel corso del procedimento sono circostanze che possono essere valutate per attenuare la sanzione da irrogare.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 14/2026

Assunzione di incarico senza fornire adeguate indicazioni al cliente; adempimento del mandato difensivo in modo negligente; astensione dall’informare l’assistito sull’andamento delle cause e sulla soccombenza; omissione della restituzione di atti e documenti concernenti l’incarico ricevuto – Violazione degli artt. 9 – 12- 26 co. 3, 27 commi 1 e 6, 33 co. 1 – Sussiste

Il difensore che assume plurimi mandati per controversie dello stesso genere (ricorsi tributari), prospettando al cliente il buon esito delle pratiche, tacendone i rischi in caso di soccombenza, e poi presenta i ricorsi senza tener conto del contrario orientamento giurisprudenziale e non cura neppure gli adempimenti formali previsti per l’ammissibilità dell’azione, e neppure informa il cliente delle reiterate soccombenze, fornendogli al contrario generiche rassicurazioni, o astenendosi da qualsiasi confronto col mandante, contravviene agli artt. 9, 12, 26 e 27 del CDF.

Contravviene altresì all’art. 33 CDF allorquando, benché formalmente richiesto, omette di restituire al nuovo difensore del cliente, la documentazione relativa alle cause patrocinate.     

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 16/2026

Procedimento disciplinare – Violazione degli artt. 9, 10, 12, 26.3, 29.3 CDF – Sussiste.  – Genericità della testimonianza dell’esponente – Valutazione delle attenuanti ai fini della sanzione disciplinare – Criteri.

Costituisce violazione dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza di cui all’art. 9, 10, 12 del CDF nonché violazione dei doveri professionali ai sensi dell’art. 26, comma 3 CDF, il comportamento dell’avvocato che non fornisce puntuali riscontri al cliente dell’attività in corso; nell’ambito dell’incarico ricevuto, ha l’onere di rapportarsi correttamente, tempestivamente, direttamente e diligentemente.

Al Collegio non è stata fornita la prova certa della mancata emissione del documento fiscale conseguente all’incasso del compenso da parte dell’incolpato, in quanto, seppure ripetutamente richiesto, l’esponente non ha controllato il proprio cassetto fiscale per verificare la presenza o meno del documento.

Il comportamento processuale dell’incolpato, valutato sotto il profilo del rispetto delle Istituzioni Forensi, dimostra noncuranza e disinteresse, ma la segnalazione non è stata supportata da idonea documentazione e le lacune non sono state colmate nel corso dell’istruttoria dibattimentale attesa la genericità e le imprecisioni dell’esponente, per cui è stata esclusa qualsiasi circostanza che conduca a considerare di particolare gravità l’operato del professionista.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 8/26

Mancato compimento di atti inerenti al mandato – Illiceità della condotta- violazione degli articoli 4 9 10 12 26 C.D.F. Mancato versamento contributo unificato ricevuto dal cliente – Illiceità della condotta- Violazione degli articoli 4 9 30 C.D.F.

Integra inadempimento al mandato deontologicamente rilevante e violazione dei doveri di probità, dignità e decoro, la condotta dell’avvocato che, dopo aver accettato un incarico difensivo, abbia omesso, in tutto o in parte, di dare esecuzione al mandato professionale (Fattispecie relativa ad incolpato che pur avendo ricevuto incarico di versare il contributo unificato consegnatogli dal cliente, non lo ha versato; violazione aggravata dal fatto che pur avendo ricevuto incarico, da lui accettato, di presentare il ricorso avverso la cartella esattoriale riguardante lo stesso contributo, ha omesso di presentarlo). Integra violazione del dovere che ha l’avvocato di svolgere la professione con probità e decoro come stabilisce il legale che non gestisce con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita, così portando discredito non solo a sé stesso, ma anche alla reputazione e all’immagine dell’intera professione forense (Nella fattispecie l’incolpato ha ricevuto una somma dal suo cliente per pagare il contributo unificato per iscrivere la causa al ruolo, e non ha utilizzato i denari ricevuti per lo scopo per il quale gli erano stati consegnati).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 7/2026

Obbligo del preventivo-sussiste-mancato invio-violazione deontologica

A far data dal 28 agosto 2017, come stabilisce l’art. 13 l. 247/2012, c’è l’obbligo di
comunicare al cliente:
1) il livello di complessità dell’incarico prospettato;
2) tutte le informazioni sugli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell’incarico;
3) la prevedibile misura del costo della prestazione distinguendo tra oneri – spese anche
forfetarie e compenso professionale (il famoso PREVENTIVO).
La mancata informazione al cliente degli oneri ipotizzabili del giudizio (dovrà essere
l’avvocato che dovrà dimostrare di averla data) comporta sempre la violazione
deontologica della prima parte del secondo comma dell’articolo 27 del codice
deontologico, entrata in vigore il 12 giugno 2018.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 6/2026