L’utilizzo di espressioni offensive o sconvenienti nei confronti dell’esponente nelle deduzioni depositate dall’attinto nell’ambito del procedimento disciplinare innanzi al CDD integra la violazione dell’art. 52 C.D.F. (Fattispecie in cui l’attinto, nelle proprie deduzioni difensive ex art. 50 comma 4 L.P., ha affermato che gli esponenti, difensori di controparte, si erano resi autori di alterazioni del bilancio societario nel tentativo di fuorviare il Giudice, chiamato a decidere sull’assegno di mantenimento).
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 93/2024