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Adempimento del mandato- omessa comunicazione sentenza di rigetto;violazione art.26 comma tre, sussiste. Doveri informativi-obbligo di rispondere tempestivamente alle richieste del cliente: omessa informazione di deposito di sentenza; violazione art.27 comma 6, sussiste

Costituisce violazione degli artt.  9, 12, 26, comma 3, e 27, comma 6, CDF la condotta dell’avvocato che ometta di comunicare al cliente l’esito del giudizio, e segnatamente il deposito della sentenza conclusiva ritualmente notificatagli a mezzo PEC dalla cancelleria, nonostante le reiterate richieste di informazioni dell’assistito rimaste prive di riscontro. Tale omissione, superando la “normale” tollerabilità, incide direttamente sulla tutela dei diritti del cliente, privandolo della possibilità di valutare tempestivamente le proprie scelte — proporre impugnazione, impedire l’esecuzione o semplicemente riorganizzare le proprie strategie difensive — e integra la violazione del dovere di diligenza e dei correlati obblighi informativi.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 104/2026

Subentro nell’incarico di altro collega – Omessa consegna dei documenti richiesti dal collega subentrante – Violazione dell’art. 19 CDF – Sussiste. Prova dell’illecito – Dichiarazioni dell’esponente – Riscontro in altri mezzi di prova – Onere della prova contraria a carico dell’incolpato – Sussiste. Illeciti omissivi – Prove della colpevolezza – Omissioni difensive dell’incolpato – Rilevanza – Criteri. Plurimi addebiti disciplinari – Determinazione della sanzione da applicare – Criteri. Valutazione delle aggravanti ai fini della sanzione disciplinare – Criteri.

L’avvocato che, nonostante le numerose richieste ricevute, omette di consegnare al nuovo difensore subentrato nella difesa del cliente la documentazione inerente all’incarico svolto, commette violazione anche dell’art. 19 CDF, trattandosi di comportamento non leale e non corretto verso il collega.  Se le dichiarazioni della persona che ha presentato l’esposto disciplinare trovano riscontro in altri mezzi di prova, è onere dell’incolpato contestare e provare la veridicità delle proprie difese. Negli illeciti di tipo omissivo (quale la violazione dell’art. 27 CDF per omessa o inadeguata informazione al cliente) il compendo probatorio si completa anche attraverso le deficienze difensive dell’incolpato, sia per l’obiettiva difficoltà a dimostrare dei fatti negativi, sia perché la prova che le cose sono andate in un modo diverso non possono che essere più “vicine” all’incolpato, perché solo lui può eventualmente fornire le comunicazioni informative intercorse con il cliente. In caso di contestazione all’incolpato di plurimi addebiti, oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e va quindi irrogata una sanzione unica che non è conseguenza di una somma delle sanzioni relative alle singole violazioni.  L’oggettiva gravità dei fatti, l’intensità del dolo, il comportamento tenuto dall’incolpato durante il procedimento disciplinare (nella fattispecie: la mancata restituzione dei documenti, dopo essersi impegnato a farlo avanti al consigliere istruttore), la compromissione dell’immagine professionale derivata dalla condotta illecita ed i numerosi precedenti disciplinari dell’incolpato sono elementi che concorrono ad aumentare la sanzione disciplinare rispetto a quella edittale prevista dalle singole norme deontologiche violate.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 13 /2026

Assunzione di incarico senza fornire adeguate indicazioni al cliente; adempimento del mandato difensivo in modo negligente; astensione dall’informare l’assistito sull’andamento delle cause e sulla soccombenza; omissione della restituzione di atti e documenti concernenti l’incarico ricevuto – Violazione degli artt. 9 – 12- 26 co. 3, 27 commi 1 e 6, 33 co. 1 – Sussiste

Il difensore che assume plurimi mandati per controversie dello stesso genere (ricorsi tributari), prospettando al cliente il buon esito delle pratiche, tacendone i rischi in caso di soccombenza, e poi presenta i ricorsi senza tener conto del contrario orientamento giurisprudenziale e non cura neppure gli adempimenti formali previsti per l’ammissibilità dell’azione, e neppure informa il cliente delle reiterate soccombenze, fornendogli al contrario generiche rassicurazioni, o astenendosi da qualsiasi confronto col mandante, contravviene agli artt. 9, 12, 26 e 27 del CDF.

Contravviene altresì all’art. 33 CDF allorquando, benché formalmente richiesto, omette di restituire al nuovo difensore del cliente, la documentazione relativa alle cause patrocinate.     

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 16/2026

Obbligo del preventivo-sussiste-mancato invio-violazione deontologica

A far data dal 28 agosto 2017, come stabilisce l’art. 13 l. 247/2012, c’è l’obbligo di
comunicare al cliente:
1) il livello di complessità dell’incarico prospettato;
2) tutte le informazioni sugli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell’incarico;
3) la prevedibile misura del costo della prestazione distinguendo tra oneri – spese anche
forfetarie e compenso professionale (il famoso PREVENTIVO).
La mancata informazione al cliente degli oneri ipotizzabili del giudizio (dovrà essere
l’avvocato che dovrà dimostrare di averla data) comporta sempre la violazione
deontologica della prima parte del secondo comma dell’articolo 27 del codice
deontologico, entrata in vigore il 12 giugno 2018.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 6/2026