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Procedimento disciplinare – Violazione degli artt. 9, 10, 12, 26.3, 29.3 CDF – Sussiste.  – Genericità della testimonianza dell’esponente – Valutazione delle attenuanti ai fini della sanzione disciplinare – Criteri.

Costituisce violazione dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza di cui all’art. 9, 10, 12 del CDF nonché violazione dei doveri professionali ai sensi dell’art. 26, comma 3 CDF, il comportamento dell’avvocato che non fornisce puntuali riscontri al cliente dell’attività in corso; nell’ambito dell’incarico ricevuto, ha l’onere di rapportarsi correttamente, tempestivamente, direttamente e diligentemente.

Al Collegio non è stata fornita la prova certa della mancata emissione del documento fiscale conseguente all’incasso del compenso da parte dell’incolpato, in quanto, seppure ripetutamente richiesto, l’esponente non ha controllato il proprio cassetto fiscale per verificare la presenza o meno del documento.

Il comportamento processuale dell’incolpato, valutato sotto il profilo del rispetto delle Istituzioni Forensi, dimostra noncuranza e disinteresse, ma la segnalazione non è stata supportata da idonea documentazione e le lacune non sono state colmate nel corso dell’istruttoria dibattimentale attesa la genericità e le imprecisioni dell’esponente, per cui è stata esclusa qualsiasi circostanza che conduca a considerare di particolare gravità l’operato del professionista.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 8/26