A far data dal 28 agosto 2017, come stabilisce l’art. 13 l. 247/2012, c’è l’obbligo di
comunicare al cliente:
1) il livello di complessità dell’incarico prospettato;
2) tutte le informazioni sugli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell’incarico;
3) la prevedibile misura del costo della prestazione distinguendo tra oneri – spese anche
forfetarie e compenso professionale (il famoso PREVENTIVO).
La mancata informazione al cliente degli oneri ipotizzabili del giudizio (dovrà essere
l’avvocato che dovrà dimostrare di averla data) comporta sempre la violazione
deontologica della prima parte del secondo comma dell’articolo 27 del codice
deontologico, entrata in vigore il 12 giugno 2018.
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 6/2026