Costituisce una forma di pubblicitànon veritiera, né corretta, oltre che equivoca, ingannevole e suggestiva, quella dell’avvocato che assicura al potenziale cliente che il suo compenso sarà pagato da terzi, quando un simile impegno del terzo non esista (nella fattispecie l’incolpato aveva risposto ad una offerta di locazione immobiliare pubblicata su internet dal proprietario, proponendo la propria assistenza nella redazione del contratto ed anche nella fase esecutiva del rapporto, assicurando che il compenso sarebbe stato a carico del conduttore). Costituisce violazione dell’art. 17 l’offerta, non meglio precisata, di tutela legale stragiudiziale e giudiziale per tutta la durata di un contratto di locazione, in quanto del tutto generica, non potendosi comprendere quali prestazioni siano comprese e quali siano i relativi oneri. Costituisce violazione dell’art. 35, comma 9 e dell’art. 37, comma 1, CDF, in quanto non è conforme ai principi di dignità, correttezza e decoro della professione, la promessa di un’assistenza legale “a tutto campo” per la durata indefinita di un rapporto contrattuale, ad un prezzo forfettario e potenzialmente irrisorio. Costituisce violazione dell’art. 37, comma 5, CDF, in quanto offerta di una in assenza di richiesta, la condotta dell’avvocato che contatti attraverso dei portali on line determinati clienti per proporre loro prestazioni personalizzate sulla base delle informazioni diffuse dai clienti medesimi. L’art. 37 del CDF non postula, quale elemento costitutivo dell’illecito deontologico, che l’accaparramento di clientela sia effettivamente e concretamente avvenuto, essendo sufficiente per la sua configurabilità l’utilizzo di modi non conformi a correttezza e decoro. Il limitato periodo di tempo in cui si è svolta l’attività pubblicitaria non conforme alle norme deontologiche, unitamente all’assenza di vantaggi economici per l’incolpato, alla scarsa esperienza professionale e alla resipiscenza dimostrata nel corso del procedimento sono circostanze che possono essere valutate per attenuare la sanzione da irrogare.
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 14/2026