Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni. Ove dall’esame degli atti raccolti nella fase anteriore al dibattimento risulti evidente che gli illeciti deontologici contestati nel capo di incolpazione sono prescritti, l’istruttoria dibattimentale è irrilevante e la sezione disciplinare può invitare subito le parti alla discussione ed assumere successivamente la decisione.
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 77/2026