Adempimento del mandato- omessa comunicazione sentenza di rigetto;violazione art.26 comma tre, sussiste. Doveri informativi-obbligo di rispondere tempestivamente alle richieste del cliente: omessa informazione di deposito di sentenza; violazione art.27 comma 6, sussiste

Costituisce violazione degli artt.  9, 12, 26, comma 3, e 27, comma 6, CDF la condotta dell’avvocato che ometta di comunicare al cliente l’esito del giudizio, e segnatamente il deposito della sentenza conclusiva ritualmente notificatagli a mezzo PEC dalla cancelleria, nonostante le reiterate richieste di informazioni dell’assistito rimaste prive di riscontro. Tale omissione, superando la “normale” tollerabilità, incide direttamente sulla tutela dei diritti del cliente, privandolo della possibilità di valutare tempestivamente le proprie scelte — proporre impugnazione, impedire l’esecuzione o semplicemente riorganizzare le proprie strategie difensive — e integra la violazione del dovere di diligenza e dei correlati obblighi informativi.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 104/2026