Integra violazione del principio generale di cui all’art. 9, comma 1, C.D.F., segnatamente per inosservanza dei canoni di lealtà, correttezza, probità, dignità e decoro, la condotta dell’avvocato che, dopo aver fatto aprire alla cliente un conto corrente bancario, con una serie di escamotage (delega di firma ad operare e sottoscrizione apocrifa dell’atto di quietanza della compagnia assicurativa) si appropria di somme di denaro della propria assistita, a sua insaputa, senza autorizzazione alcuna, senza titolo alcuno e senza mai aver restituito alcunché nel corso degli anni.
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 18/2026