Archivi tag: cdf-29

Mancato compimento di atti inerenti al mandato – Falsa rappresentazione al cliente di atti non compiuti – Illiceità della condotta – Violazione degli artt. 9, 10, 11, 12, 26 C.D.F. Mancata emissione di fattura – Illiceità della condotta- Violazione degli artt. 9, 16, 29 C.D.F.

Il mancato compimento dell’atto per il quale si è ricevuto incarico dal cliente costituisce una grave violazione deontologica. Tale situazione viene vieppiù aggravata dalla comunicazione al cliente di atti falsi per dare la parvenza di avere effettivamente svolto il mandato ricevuto. (Fattispecie relativa ad incolpato che aveva ricevuto incarico di promuovere un’azione societaria e, non avendo compiuto alcun atto, comunicava al cliente di aver vinto la causa e di aver iniziato l’esecuzione immobiliare per incassare; parimenti incaricato di fare una trattativa con l’esattoria, nulla faceva e permetteva così l’inizio dell’esecuzione esattoriale ai danni del cliente) Commette illecito disciplinare l’avvocato che incassa dal cliente delle somme senza emettere il prescritto documento fiscale.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 15/2024

Dovere di informazione precise e corrette al cliente – Necessità. Obbligo di fatturazione dei compensi – Ritardo nell’emissione della fattura – Rilevanza deontologica – Sussiste.

La previsione dell’art. 27 CDF impone sempre all’avvocato una corretta e veritiera informazione, in quanto un rapporto fiduciario, quale quello che lega l’avvocato al cliente, non tollera un comportamento che violi un aspetto essenziale di quel rapporto, consistente proprio nella completezza, compiutezza e verità delle informazioni destinate all’assistito. (Fattispecie in cui l’incolpato non aveva comunicato ai clienti né il nome, né l’esatto contenuto dell’incarico da lui conferito a dei consulenti tecnici dallo stesso designati nell’ambito della fase stragiudiziale di una controversia di natura familiare)

L’avvocato ha l’obbligo di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 79/2024

Mancato deposito della comparsa di costituzione in giudizio in assenza di accordo con il cliente – Mancata partecipazione a udienza da parte del difensore in assenza di accordo con il cliente – Violazione art. 26 CDF – Sussiste. Mancata emissione di tempestiva fatturazione di somme ricevute – Richiesta di compenso per attività non svolta – Violazione art. 29 commi 1 e 2 CDF – Sussiste.                

In difetto di strategia difensiva d’accordo col cliente, la mancata costituzione in giudizio e l’omessa partecipazione all’udienza presidenziale dell’avvocato nel procedimento per separazione giudiziale dei coniugi, per non scusabile e rilevante trascuratezza, configurano comportamento deontologicamente rilevante ai sensi dell’art. 26, comma 3, del Codice Deontologico Forense, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative o addirittura la presenza di vantaggi per il proprio assistito, giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista.

La mancata emissione di tempestiva fattura per somme effettivamente riscosse e l’ulteriore richiesta di un compenso non commisurato rispetto all’attività professionale svolta configurano condotte deontologicamente rilevanti ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 3, del Codice Deontologico Forense, lesive del dovere di correttezza e probità.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 99/2024

Patto di quota lite – Violazione dell’art. 25 C.D.F. – Sussiste. Modulo di patto di quota lite scaricato dal sito di un COA – Causa di giustificazione – Non rileva.

Il patto espressamente qualificato dal legale come “patto di quota lite” che preveda il compenso inequivocabilmente parametrato “al 5% del risultato ottenuto” , cioè all’importo che l’avvocato sarebbe riuscito  a far ottenere come risarcimento al cliente, all’esito della sua attività sia per la struttura dell’accordo sia per l’espressa qualificazione è assunto in violazione dell’art. 25, comma 2, del CDF. Non vale ad escludere la violazione la giustificazione, addotta dall’incolpato, di essersi avvalso di un modulo presente sul sito di un COA. È onere dell’avvocato verificare la norma deontologica vigente e non affidarsi alla soluzione prospettata su vari siti, ancorché dei COA, perché potrebbero riferirsi a soluzioni non aggiornate e quindi non coerenti con le norme vigenti. (Nel modulo scaricato dal sito, utilizzato dall’avvocato nel 2017,  è indicato come anno di  sottoscrizione il 2007. Il modulo  quindi  si colloca  nell’immediatezza del c.d. “ decreto Bersani” del 4 luglio 2006, n. 223, con cui veniva abrogato il divieto di patto di quota lite, poi reintrodotto dall’art. 13 comma 4 della Legge Professionale Forense  247/2012 e  recepito dal codice Deontologico Forense entrato in vigore il 15.12.2014, con l’art. 25 comma 2).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 44/2024

Omessa o ritardata restituzione al cliente di compensi versati in eccedenza – Violazione dell’art. 9 C.D.F. – Sussiste. Criteri di valutazione dell’infrazione – Fatto lieve e scusabile.

Poiché l’avvocato ha l’obbligo di emettere fattura relativamente solo alle somme che siano riferibili a compensi per prestazioni professionali effettivamente erogate, costituisce violazione dell’art. 9 co.1 CDF, sotto il profilo della mancanza di correttezza, diligenza e probità, l’avere restituito al cliente somme di sua pertinenza con ritardo e solo dopo la revoca del mandato. L’infrazione può considerarsi lieve, in quanto l’importo è stato restituito, con ritardo ma a semplice richiesta del cliente, mediante bonifico effettuato subito dopo la telefonata  dell’esponente, e scusabile in quanto non è stato arrecato alcun danno patrimoniale evidente al cliente.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 46/2024

Difensore d’ufficio – Svolgimento attività  difensiva non necessaria –  Violazione art. 9 comma 4 C.D.F. – Sussiste. Richiesta compenso proporzionato per attività non necessaria – Violazione  art 29, comma 4 C.D.F. – Non sussiste.

Viola i doveri di lealtà e correttezza (art. 9 CDF) il difensore di ufficio che, senza attendere comunicazione della nomina di difensore di fiducia (pure pervenuta in  un tempo congruo pari a 7/10 giorni) ed in assenza di ragioni di urgenza, svolge attività difensiva (nel caso di specie copia  degli atti e studio degli stessi) avendo ricevuto avviso di conclusioni  indagini preliminari  ex art 415 bis c.p.p.,  avviso non ancora notificato  alla persona indagata. (Fattispecie in cuiil difensore di ufficio aveva acquisito presso la segreteria della Procura della Repubblica copia degli atti, comunicando all’assistita il suo intervento, inviandole copia        dell’avviso ex 415 bis c.p.p. notificato solo al difensore ma non ancora all’assistita, suggerendo urgenti iniziative procedimentali,  il tutto in un lasso di tempo brevissimo)Non viola l’art 29, 4° comma C.D.F., l’avvocato che chieda un compenso proporzionato rispetto ad attività professionale effettivamente svolta, ma non necessaria e dovuta come difensore di ufficio, nel caso  in cui la notula sia comunque formata in misura congrua rispetto ai parametri indicati.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.15/2025

Decreto di citazione a giudizio – Omessa indicazione dei componenti della Sezione Giudicante – Nullità – Esclusione. Prescrizione dell’azione disciplinare – Individuazione della norma applicabile a fatti antecedenti la L.P. n. 247/2012 – Decorrenza per fatti costituenti anche reato. Attività istruttoria svolta durante il periodo di sospensione del procedimento – Inutilizzabilità – Esclusione – Fattispecie. Mancata confutazione delle memorie difensive – Vizio di motivazione della decisione – Insussistenza. Utilizzo di false scritture in giudizio – Violazione degli artt. 4, 9, 10 e 50 CDF – Sussistenza. Patto di quota lite – Compenso sproporzionato – Violazione degli artt.4 e 29 CDF – Sussistenza.

Non sussiste nullità della citazione a giudizio comprensiva di tutti i suoi elementi formali ritualmente previsti a garanzia del diritto di difesa, giacché la nullità sussiste solamente se vi sia incertezza sul fatto oggetto di contestazione, sul luogo e sull’organo giudicante, elementi tutti puntualmente indicati. Ciò a maggior ragione ove il difensore abbia svolto attività difensiva dopo la notificazione della predetta convocazione, presentando istanza di ricusazione, come accaduto nel caso di specie. (cfr. C.N.F. sent. n. 136 del 15 novembre 2019; conf. ex plurimis C.N.F. sent. n. 327 del 12 novembre 2016). Non è applicabile l’art. 56 L.P. per fatti avvenuti prima dell’entrata in vigore della L.P. nel 2012 e giudicati successivamente, in quanto assoggettati alla disciplina di cui all’art. 44 R.D.L. 1933. Quando si tratta di fatti costituenti anche reato, il termine decorre dal giorno in cui il procedimento penale è definito con sentenza penale irrevocabile, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto all’instaurarsi del procedimento penale (Corte Cass. Sez. Un. – sentenza n. 140 del 22 novembre 2018 – in senso conforme, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 140 del 22 novembre 2018). Non sussiste nullità o inutilizzabilità degli atti istruttori posti in essere durante il periodo di sospensione del procedimento disciplinare laddove consistano nella mera raccolta di documenti prodotti dalla difesa e nell’assunzione dell’audizione dell’attinto chiesta dalla difesa. Non comporta alcuna conseguenza di rito la mancata confutazione delle difese da parte dell’istruttore (e financo della Sezione stessa in sede di decisione) in quanto non vi è alcuna norma che preveda un tale obbligo né viene violato alcun diritto o garanzia dell’incolpato, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente (Cfr. CNF, sent. N. 215 del 23/07/2025), Viola i doveri di probità, dignità e decoro, nonché di correttezza, fedeltà e verità l’avvocato che utilizzando una scrittura alterata o falsificata assuma un’iniziativa giudiziaria contro la propria cliente allo scopo di ottenere il saldo di asserite proprie competenze invocando un accordo non veritiero, ottenuto mediante artifizi e raggiri. Anche qualora sia concluso validamente un patto di quota lite (nel periodo in cui la legge lo permetteva), va rispettato comunque il principio di proporzionalità del compenso, che non deve mai superare il doppio dei parametri legali all’epoca vigenti (cfr. CNF 125/2022; CNF 66/2022). Sanzione – Dosimetria – Gravità del fatto – Rilevanza della condotta riparatoria – Criteri di valutazione. La presenza di precedenti disciplinari a carico dell’incolpato può comportare l’aggravamento della sanzione ex art. 22 CDF. Nondimeno, ai fini della determinazione della sanzione, deve essere considerata positivamente la condotta riparatoria posta in essere dall’incolpato post factum.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 80/2024