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Omessa trasmissione di copia degli atti penali al difensore di fiducia subentrato al difensore d’ufficio – Consegna di documenti subordinata al pagamento dei compensi – Illecito disciplinare – Sussiste. Richiesta di compensi manifestamente sproporzionati per attività svolta come difensore d’ufficio – Illecito disciplinare – Sussiste. Mancata indicazione delle norme deontologiche contestate nel decreto di citazione a giudizio – Nullità per lesione del diritto di difesa – Non sussiste.

Commette illecito disciplinare l’avvocato d’ufficio che, avendo estratto copia della documentazione dal fascicolo del PM, non la trasmette al difensore di fiducia che gli subentra, comunicando a quest’ultimo che avrebbe consegnato gli atti alla parte, quando si fosse recata nel suo studio per il saldo della parcella. Viola il dovere di correttezza e di probità nonché il canone di cui all’art. 29 comma 4° CDF l’avvocato che, nominato difensore d’ufficio,  chieda alla parte compensi per attività non svolta da pagarsi in termini incongrui, inviandole diffida di pagamento e financo promuovendo azione civile di recupero credito. Va esclusa la nullità dei capi di incolpazione laddove manchi la specifica menzione delle norme del Codice Deontologico che si assumono violate, ma la contestazione sia adeguatamente specifica e chiara quanto all’indicazione della condotta, ben potendo la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione del diritto di difesa soltanto quando l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati (cfr. C.N.F. 152/23, C.N.F. 162/21, Cass. SS.UU. n. 24251/23).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione  n. 12/2024

Decreto di citazione a giudizio – Omessa indicazione dei componenti della Sezione Giudicante – Nullità – Esclusione. Prescrizione dell’azione disciplinare – Individuazione della norma applicabile a fatti antecedenti la L.P. n. 247/2012 – Decorrenza per fatti costituenti anche reato. Attività istruttoria svolta durante il periodo di sospensione del procedimento – Inutilizzabilità – Esclusione – Fattispecie. Mancata confutazione delle memorie difensive – Vizio di motivazione della decisione – Insussistenza. Utilizzo di false scritture in giudizio – Violazione degli artt. 4, 9, 10 e 50 CDF – Sussistenza. Patto di quota lite – Compenso sproporzionato – Violazione degli artt.4 e 29 CDF – Sussistenza.

Non sussiste nullità della citazione a giudizio comprensiva di tutti i suoi elementi formali ritualmente previsti a garanzia del diritto di difesa, giacché la nullità sussiste solamente se vi sia incertezza sul fatto oggetto di contestazione, sul luogo e sull’organo giudicante, elementi tutti puntualmente indicati. Ciò a maggior ragione ove il difensore abbia svolto attività difensiva dopo la notificazione della predetta convocazione, presentando istanza di ricusazione, come accaduto nel caso di specie. (cfr. C.N.F. sent. n. 136 del 15 novembre 2019; conf. ex plurimis C.N.F. sent. n. 327 del 12 novembre 2016). Non è applicabile l’art. 56 L.P. per fatti avvenuti prima dell’entrata in vigore della L.P. nel 2012 e giudicati successivamente, in quanto assoggettati alla disciplina di cui all’art. 44 R.D.L. 1933. Quando si tratta di fatti costituenti anche reato, il termine decorre dal giorno in cui il procedimento penale è definito con sentenza penale irrevocabile, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto all’instaurarsi del procedimento penale (Corte Cass. Sez. Un. – sentenza n. 140 del 22 novembre 2018 – in senso conforme, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 140 del 22 novembre 2018). Non sussiste nullità o inutilizzabilità degli atti istruttori posti in essere durante il periodo di sospensione del procedimento disciplinare laddove consistano nella mera raccolta di documenti prodotti dalla difesa e nell’assunzione dell’audizione dell’attinto chiesta dalla difesa. Non comporta alcuna conseguenza di rito la mancata confutazione delle difese da parte dell’istruttore (e financo della Sezione stessa in sede di decisione) in quanto non vi è alcuna norma che preveda un tale obbligo né viene violato alcun diritto o garanzia dell’incolpato, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente (Cfr. CNF, sent. N. 215 del 23/07/2025), Viola i doveri di probità, dignità e decoro, nonché di correttezza, fedeltà e verità l’avvocato che utilizzando una scrittura alterata o falsificata assuma un’iniziativa giudiziaria contro la propria cliente allo scopo di ottenere il saldo di asserite proprie competenze invocando un accordo non veritiero, ottenuto mediante artifizi e raggiri. Anche qualora sia concluso validamente un patto di quota lite (nel periodo in cui la legge lo permetteva), va rispettato comunque il principio di proporzionalità del compenso, che non deve mai superare il doppio dei parametri legali all’epoca vigenti (cfr. CNF 125/2022; CNF 66/2022). Sanzione – Dosimetria – Gravità del fatto – Rilevanza della condotta riparatoria – Criteri di valutazione. La presenza di precedenti disciplinari a carico dell’incolpato può comportare l’aggravamento della sanzione ex art. 22 CDF. Nondimeno, ai fini della determinazione della sanzione, deve essere considerata positivamente la condotta riparatoria posta in essere dall’incolpato post factum.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 80/2024