Commette illecito disciplinare l’avvocato d’ufficio che, avendo estratto copia della documentazione dal fascicolo del PM, non la trasmette al difensore di fiducia che gli subentra, comunicando a quest’ultimo che avrebbe consegnato gli atti alla parte, quando si fosse recata nel suo studio per il saldo della parcella. Viola il dovere di correttezza e di probità nonché il canone di cui all’art. 29 comma 4° CDF l’avvocato che, nominato difensore d’ufficio, chieda alla parte compensi per attività non svolta da pagarsi in termini incongrui, inviandole diffida di pagamento e financo promuovendo azione civile di recupero credito. Va esclusa la nullità dei capi di incolpazione laddove manchi la specifica menzione delle norme del Codice Deontologico che si assumono violate, ma la contestazione sia adeguatamente specifica e chiara quanto all’indicazione della condotta, ben potendo la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione del diritto di difesa soltanto quando l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati (cfr. C.N.F. 152/23, C.N.F. 162/21, Cass. SS.UU. n. 24251/23).
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 12/2024