Viola il disposto dell’art 34 CDF l’avvocato che agisce contro il cliente per il pagamento dei propri compensi senza avere previamente rinunciato a tutti gli incarichi da quel cliente conferitigli, ancorché questi abbia a ciò prestato il proprio consenso. (Fattispecie in cui l’avvocato, a garanzia del proprio credito al compenso professionale (al momento non realizzabile a ragione della incapacità del debitore a farvi fronte) notificava decreto ingiuntivo e poi precetto nei confronti del cliente, iscrivendo anche ipoteca sui suoi beni, senza tuttavia dismettere ogni incarico ricevuto)
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 28/2026