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Assunzione di incarico contro una parte già assistita – Nozione di “non estraneità” dell’incarico a quello espletato in precedenza (art. 68, 2° comma CDF) – Criteri valutativi.

Viola l’art. 68, 2 comma del CDF l’avvocato che assume un incarico professionale contro una parte già assistita quando l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza, tenuto conto dei sintomi di consonanza che si danno tra incarichi professionali messi a confronto alla luce dei generali doveri di probità, lealtà e correttezza che si impongono all’avvocato nell’esercizio della sua attività professionale. Ne consegue che per identificare la “non estraneità” dell’incarico, occorre guardare le vicende fattuali e sostanziali affrontate dall’avvocato nell’esecuzione del suo incarico, a prescindere dallo specifico oggetto e titolo delle varie cause promosse, essendo i doveri di probità, lealtà e correttezza che devono guidare la condotta del professionista, consentendo di misurare quanto il nuovo incarico risulti sostanzialmente estraneo a quello precedente.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 19/26

Assunzione di incarichi contro ex cliente in violazione dell’art. 68 commi 1 e 2 C.D.F. – Atto predisposto da un collaboratore di studio e sottoscritto dall’incolpato  – Scriminante – Non sussiste.

L’avvocato che agisca in giudizio contro una parte già assistita in violazione dei canoni deontologici di cui all’art. 68 commi 1 e 2 C.D.F., non può addurre quale scriminante il fatto che l’atto di citazione da egli sottoscritto, con il quale ha promosso tale azione giudiziale, sia stato predisposto da una “stagista” del proprio studio, in quanto l’atto introduttivo del giudizio deve essere letto e approvato dall’avvocato che lo firma e che se ne assume la paternità sotto ogni profilo. In tale condotta dell’avvocato non si rinviene nessun errore scusabile idoneo a far venir meno l’illecito di cui all’art. 68 commi 1 e 2 C.D.F., ma al contrario si configura un comportamento che poteva e che avrebbe dovuto essere evitato con l’utilizzo della normale diligenza.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione 85/2024