Viola l’art. 68, 2 comma del CDF l’avvocato che assume un incarico professionale contro una parte già assistita quando l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza, tenuto conto dei sintomi di consonanza che si danno tra incarichi professionali messi a confronto alla luce dei generali doveri di probità, lealtà e correttezza che si impongono all’avvocato nell’esercizio della sua attività professionale. Ne consegue che per identificare la “non estraneità” dell’incarico, occorre guardare le vicende fattuali e sostanziali affrontate dall’avvocato nell’esecuzione del suo incarico, a prescindere dallo specifico oggetto e titolo delle varie cause promosse, essendo i doveri di probità, lealtà e correttezza che devono guidare la condotta del professionista, consentendo di misurare quanto il nuovo incarico risulti sostanzialmente estraneo a quello precedente.
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 19/26