L’Avvocato che, avendo ricevuto dal cliente una somma di denaro da destinarsi alla conversione del pignoramento in una procedura esecutiva, versi alla cancelleria un assegno di importo inferiore e ometta di restituirgli la parte eccedente e, a fine procedura, ometta di restituire al cliente l’assegno ricevuto dalla cancelleria a fronte della costituzione della provvista per tale titolo, viola l’art. 9 C.D.F. sotto il profilo del dovere di probità e l’art. 30, commi 1° e 2° C.D.F., per non aver usato la dovuta diligenza nell’adempimento del mandato, trattenendo somme senza rendere conto al cliente.
L’avvocato che riceve somme di denaro in contanti oltre la misura massima consentita dalle disposizioni in materia viola l’art. 9 C.D.F. con riferimento al dovere di probità.
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 20/2024