Omessa restituzione della documentazione  – Violazione dell’art. 33 CDF – Sussiste. Sanzione – Attenuanti – Criteri di valutazione.  

Risponde disciplinarmente, ai sensi dell’art 33  CDF,  l’avvocato che, ricevuta la revoca del mandato,  non restituisca la documentazione richiesta, costringendo così il nuovo legale ad attivarsi autonomamente, accedendo al fascicolo telematico.

    Ai fini della determinazione in concreto della sanzione da irrogare, ex artt. 21 e 22 del CDF ,  si deve aver riguardo alla situazione in fatto, al comportamento complessivo dell’incolpato, tra cui il ravvedimento, nonché al comportamento processuale dallo stesso tenuto , così come  alla circostanza che l’incolpato non ha subito alcuna sanzione disciplinare e che comunque nessun pregiudizio in concreto si è prodotto.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.  102/ 2024