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Azione  esecutiva contro l’ex cliente promossa entro il biennio dalla cessazione del rapporto professionale – Violazione dell’art. 68 comma 1 C.D.F. – Non sussiste – Fattispecie.

  Non costituisce violazione dell’art. 68 C.D.F. notificare un pignoramento presso terzi al condomino ex cliente per recuperare le spese  di lite dovute dal Condominio  sulla base di una sentenza, quando l’azione di merito contro il solo Condominio ha avuto ad oggetto l’annullamento di delibere che  riguardano un interesse direttamente collettivo e solo mediatamente individuale al buon funzionamento dell’organo assembleare. In questo caso i condomini non possono essere considerati direttamente parti  anche del giudizio di merito, in applicazione  del principio enunciato in Cass. Sez. Un.18.09.2014.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 52/2025

Avvocato – Dovere di lealtà e correttezza – Prospettazione di rinuncia ad azione penale in cambio di condizioni transattive più favorevoli – Illiceità deontologica – Sussiste.

       Integra violazione dell’art. 9 CDF il comportamento dell’avvocato che, nel corso di una controversia civile, invii al collega della controparte una comunicazione nella quale la rinuncia del proprio assistito a presentare denuncia penale nei confronti di un testimone venga prospettata come condizionata all’accettazione di una transazione a condizioni economiche migliorative rispetto a quelle già formalizzate in udienza. Tale condotta, pur non caratterizzata da espressioni offensive né da intenti vessatori e posta in un’ottica di definizione bonaria della lite, risulta contraria ai doveri di lealtà e correttezza, in quanto idonea a compromettere l’affidamento che la collettività ripone nell’avvocato quale professionista leale e corretto nei confronti non solo della parte assistita, ma anche della controparte e dei terzi.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 49/2025

Richiesta a controparte di rifusione di spese legali manifestamente sproporzionate – Violazione dell’art. 29, 4 ° comma C.D.F. – Sussiste. Fatto lieve e scusabile – Criteri di valutazione.

     Integra la violazione dell’art. 9, comma 1, C.D.F. la richiesta, rivolta alla controparte nell’ambito di una diffida stragiudiziale, di rifusione delle spese legali in misura manifestamente sproporzionata rispetto all’attività svolta e ai parametri normativi, non essendo opponibile alla parte avversa il patto di compenso stipulato tra l’avvocato e il proprio cliente.

    Tale violazione, tuttavia, può ritenersi lieve e scusabile e giustificare l’applicazione del richiamo verbale, ove la richiesta resti confinata alla fase stragiudiziale e non seguita da ulteriori iniziative concretamente pregiudizievoli per la controparte.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 53/2025

Difesa del debitore in procedura giudiziaria a cui partecipa un creditore ex cliente – Conflitto di interessi – Sussiste.

Viola l’art. 24, 3° comma C.D.F. l’avvocato che, dopo aver assunto l’incarico difensivo di un creditore nei confronti del proprio debitore, difende quest’ultimo in un procedimento a cui partecipa, tra gli altri creditori, il suo ex cliente, concretandosi in tale caso un conflitto di interessi ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 3° C.D.F., ancorché privo del carattere dell’attualità. (Fattispecie in cui l’avvocato, che aveva assistito in una mediazione il creditore di una società, assume poi la difesa della società debitrice in una procedura prefallimentare che vede, tra i creditori istanti, il suo ex cliente).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 6/2024

Gestione del denaro altrui – Omessa restituzione di denaro ricevuto dal cliente per accedere alla conversione del pignoramento – Violazione degli artt. 9 e 30, comma 1° e 2° C.D.F. – Sussiste. Ricevimento dal cliente di denaro contante oltre la misura massima consentita dalle disposizioni in materia – Violazione dell’art. 9 C.D.F.  – Sussiste.

    L’Avvocato che, avendo ricevuto dal cliente una somma di denaro da destinarsi alla conversione del pignoramento in una procedura esecutiva, versi alla cancelleria un assegno di importo inferiore e ometta di restituirgli la parte eccedente e, a fine procedura, ometta di restituire al cliente l’assegno ricevuto dalla cancelleria a fronte della costituzione della provvista per tale titolo, viola l’art. 9 C.D.F. sotto il profilo del dovere di probità e l’art. 30, commi 1° e 2° C.D.F., per non aver usato la dovuta diligenza nell’adempimento del mandato, trattenendo somme senza rendere conto al cliente.

    L’avvocato che riceve somme di denaro in contanti oltre la misura massima consentita dalle disposizioni in materia viola l’art. 9 C.D.F. con riferimento al dovere di probità.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 20/2024

Querela o denuncia nei confronti di un collega – Previa comunicazione scritta – Necessità – Sussiste.

L’art. 38 C.D.F. si applica anche alle ipotesi di presentazione di una querela o denuncia penale nei confronti del collega, che deve appunto essere preceduta dalla comunicazione scritta al querelando. L’adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 38 C.D.F. (già art. 22 cod. previgente) deve ritenersi soddisfatto nel concorso di tre requisiti: quello formale, consistente nell’adozione dello scritto quale veicolo della comunicazione; quello sostanziale consistente nel rendere chiara l’intenzione di chi comunica che agirà in giudizio; l’ultimo anch’esso di carattere sostanziale consistente nel palesare la ragione dell’iniziativa. Mentre il primo requisito ha la funzione di impedire qualsiasi equivoco, il secondo ed il terzo consentono al destinatario della comunicazione di evitare di essere convenuto in giudizio rimuovendo, o tentando di rimuovere, le ragioni della controversia; cosa che risulta possibile solo se la comunicazione sia titolata, esplicando i motivi del contrasto, e consenta quello spatium deliberandi da parte del destinatario che possa permettere a quest’ultimo di evitare la sede giudiziaria

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 16/2025

Resistenza a pubblico ufficiale – Violazione dell’art. 9 C.D.F. – Sussiste.

L’avvocato che, tenendo un comportamento ingiurioso e minaccioso, usa violenza e compie atti di resistenza nei confronti di pubblici ufficiali legittimamente intervenuti a sedare una lite viola l’art. 9, comma 2° C.D.F., che sancisce il dovere di non compromettere, anche al di fuori dell’attività professionale, la dignità, l’onore e il decoro nella salvaguardia della propria reputazione e dell’immagine della professione forense.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 50/2024

Rapporti con i terzi – Comportamento non rispettoso nei confronti di addetti presso gli uffici giudiziari – Violazione degli artt. 9 e 63 C.D.F. – Sussiste.

Costituisce illecito disciplinare per violazione degli artt. 9 e 63 del C.D.F. la condotta dell’avvocato che invia di una e-mail a diversi dipendenti amministrativi (nella fattispecie della Corte d’Appello), conseguente al ritardo nella liquidazione delle fatture relative al patrocinio a spese dello Stato, rappresentando la necessità di svolgere investigazioni in merito ad una corretta gestione dei fondi pubblici, ipotizzando eventuali condotte distrattive ed allegando un articolo di giornale che riportava la notizia di un’indagine per peculato nei confronti di un dipendente.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 30/2025

Decreto di citazione a giudizio – Omessa indicazione dei componenti della Sezione Giudicante – Nullità – Esclusione. Prescrizione dell’azione disciplinare – Individuazione della norma applicabile a fatti antecedenti la L.P. n. 247/2012 – Decorrenza per fatti costituenti anche reato. Attività istruttoria svolta durante il periodo di sospensione del procedimento – Inutilizzabilità – Esclusione – Fattispecie. Mancata confutazione delle memorie difensive – Vizio di motivazione della decisione – Insussistenza. Utilizzo di false scritture in giudizio – Violazione degli artt. 4, 9, 10 e 50 CDF – Sussistenza. Patto di quota lite – Compenso sproporzionato – Violazione degli artt.4 e 29 CDF – Sussistenza.

Non sussiste nullità della citazione a giudizio comprensiva di tutti i suoi elementi formali ritualmente previsti a garanzia del diritto di difesa, giacché la nullità sussiste solamente se vi sia incertezza sul fatto oggetto di contestazione, sul luogo e sull’organo giudicante, elementi tutti puntualmente indicati. Ciò a maggior ragione ove il difensore abbia svolto attività difensiva dopo la notificazione della predetta convocazione, presentando istanza di ricusazione, come accaduto nel caso di specie. (cfr. C.N.F. sent. n. 136 del 15 novembre 2019; conf. ex plurimis C.N.F. sent. n. 327 del 12 novembre 2016). Non è applicabile l’art. 56 L.P. per fatti avvenuti prima dell’entrata in vigore della L.P. nel 2012 e giudicati successivamente, in quanto assoggettati alla disciplina di cui all’art. 44 R.D.L. 1933. Quando si tratta di fatti costituenti anche reato, il termine decorre dal giorno in cui il procedimento penale è definito con sentenza penale irrevocabile, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto all’instaurarsi del procedimento penale (Corte Cass. Sez. Un. – sentenza n. 140 del 22 novembre 2018 – in senso conforme, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 140 del 22 novembre 2018). Non sussiste nullità o inutilizzabilità degli atti istruttori posti in essere durante il periodo di sospensione del procedimento disciplinare laddove consistano nella mera raccolta di documenti prodotti dalla difesa e nell’assunzione dell’audizione dell’attinto chiesta dalla difesa. Non comporta alcuna conseguenza di rito la mancata confutazione delle difese da parte dell’istruttore (e financo della Sezione stessa in sede di decisione) in quanto non vi è alcuna norma che preveda un tale obbligo né viene violato alcun diritto o garanzia dell’incolpato, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente (Cfr. CNF, sent. N. 215 del 23/07/2025), Viola i doveri di probità, dignità e decoro, nonché di correttezza, fedeltà e verità l’avvocato che utilizzando una scrittura alterata o falsificata assuma un’iniziativa giudiziaria contro la propria cliente allo scopo di ottenere il saldo di asserite proprie competenze invocando un accordo non veritiero, ottenuto mediante artifizi e raggiri. Anche qualora sia concluso validamente un patto di quota lite (nel periodo in cui la legge lo permetteva), va rispettato comunque il principio di proporzionalità del compenso, che non deve mai superare il doppio dei parametri legali all’epoca vigenti (cfr. CNF 125/2022; CNF 66/2022). Sanzione – Dosimetria – Gravità del fatto – Rilevanza della condotta riparatoria – Criteri di valutazione. La presenza di precedenti disciplinari a carico dell’incolpato può comportare l’aggravamento della sanzione ex art. 22 CDF. Nondimeno, ai fini della determinazione della sanzione, deve essere considerata positivamente la condotta riparatoria posta in essere dall’incolpato post factum.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 80/2024

Condanna penale dell’avvocato per tentata estorsione – Falsificazione di firma –   

La condanna penale dell’avvocato per tentata estorsione viola i doveri previsti dall’art. 4 del CDF, particolarmente i doveri di correttezza, dignità e decoro.

Il falsificare una firma da parte di un avvocato determina la violazione dell’art. 9 C.D.F, particolarmente i doveri di correttezza e probità.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 19/2025