L’avvocato che, tenendo un comportamento ingiurioso e minaccioso, usa violenza e compie atti di resistenza nei confronti di pubblici ufficiali legittimamente intervenuti a sedare una lite viola l’art. 9, comma 2° C.D.F., che sancisce il dovere di non compromettere, anche al di fuori dell’attività professionale, la dignità, l’onore e il decoro nella salvaguardia della propria reputazione e dell’immagine della professione forense.
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 50/2024