Circonvenzione di incapace da parte dell’avvocato nominato amministratore di sostegno – Violazione dei doveri di probità, dignità e decoro (art. 4 e 9 co. 2 C.D.F.) – Sussiste – Fattispecie. Dosimetria sanzionatoria – Gravità del fatto desunta da pluralità degli addebiti e dal comportamento dell’incolpato (artt. 21-22 C.D.F.)

Viola gli artt. 4 e 9 C.D.F. l’avvocato che, nominato amministratore di sostegno, convince l’amministrata, abusando del suo deficit cognitivo, a disporre per testamento a favore del proprio ex collega di studio.

    Nella valutazione della sanzione applicabile va tenuta in conto la gravità dell’illecito, connesso a fattispecie penale, l’intensità del dolo, l’entità del danno causato.

(Fattispecie in cui l’incolpato aveva convinto l’amministrato a testare a favore del proprio ex collega di studio, accompagnandolo da notaio compiacente che rogava l’atto pur a fronte della palese incapacità della testatrice, già ricoverata in un centro di cura per anziani, e dichiarando, contrariamento al vero, che all’atto fosse presente la segretaria)

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 81/2024