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Omesso espletamento del mandato ricevuto e false informazioni all’assistito – Violazione degli artt. 9, comma 1°, 10, 11, 12, 26 comma 3 e 27, comma 6 C.D.F. – Sussistenza. Omessa consegna alla parte assistita ed al nuovo difensore di atti e documenti concernenti l’oggetto del mandato – Violazione dell’art. 33, comma 1 C.D.F. – Sussiste.

Costituisce violazione dei doveri di diligenza, lealtà, fedeltà e correttezza, di cui agli artt. 9, c. 1, 10, 11 e 12 CDF, nonché dei doveri previsti dagli artt. 26, c. 3, e 27, c. 6, CDF, l’omessa esecuzione di atti inerenti il mandato professionale ricevuto senza alcuna giustificazione e fornendo all’assistito false informazioni riguardo l’esecuzione dell’incarico, trascurando gli interessi del medesimo ed arrecandogli pregiudizio. (Fattispecie relativa alla mancata instaurazione di una procedura giudiziale di sfratto per finita locazione immobiliare, che ha cagionato al cliente pregiudizio dato dal ritardato recupero del possesso dell’immobile e solo grazie al subentro di nuovo difensore)

     Costituisce violazione del dovere deontologico di cui all’art. 33, c. 1, C.D.F. l’omessa e/o incompleta restituzione all’assistito oltreché, dopo l’intervenuta revoca del mandato professionale, al nuovo difensore di quest’ultimo, di atti e documenti concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso, nonostante reiterate e formali richieste in tal senso, al pari della trasmissione di bozze di atti processuali incompleti e/o riportanti dati inveritieri.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 32/2025

Mancata presenza del difensore di fiducia nell’orario fissato per l’udienza penale con rito direttissimo – Giustificazioni  pervenute in ritardo – Responsabilità – Sussiste.

Costituisce comportamento negligente la mancata puntuale partecipazione all’udienza penale a causa di concomitanti impegni in altre udienze. (Fattispecie in cui si trattava di udienza con rito direttissimo) Il tardivo invio alla cancelleria a mezzo e-mail della motivazione del ritardo con le richieste processuali non costituisce una causa di giustificazione, ma soltanto una delle circostanze valutabili in sede disciplinare nell’ambito della scelta della sanzione.

     Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 20/2025

Mancata restituzione di somme di denaro detenute a titolo di deposito fiduciario –    Occultamento delle stesse mediante versamento su diversi conti correnti –  Violazioni del dovere di correttezza e probità, di diligenza, di adempimento del mandato e delle istruzioni ricevute – Sussistono.

L’avvocato che, anziché attenersi alle istruzioni ricevute e restituire al cliente le somme di denaro di cui è depositario a titolo fiduciario, dapprima le trattiene e poi le occulta, versandole addirittura su conti correnti di soggetti diversi dal proprio cliente, pone in essere un comportamento scorretto ed improbo, inadempiente rispetto al mandato ricevuto, in violazione degli artt. 9, 10, 12 e 30, 4° comma C.D.F.  

       Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 42 /2025

Decreto di citazione a giudizio – Omessa indicazione dei componenti della Sezione Giudicante – Nullità – Esclusione. Prescrizione dell’azione disciplinare – Individuazione della norma applicabile a fatti antecedenti la L.P. n. 247/2012 – Decorrenza per fatti costituenti anche reato. Attività istruttoria svolta durante il periodo di sospensione del procedimento – Inutilizzabilità – Esclusione – Fattispecie. Mancata confutazione delle memorie difensive – Vizio di motivazione della decisione – Insussistenza. Utilizzo di false scritture in giudizio – Violazione degli artt. 4, 9, 10 e 50 CDF – Sussistenza. Patto di quota lite – Compenso sproporzionato – Violazione degli artt.4 e 29 CDF – Sussistenza.

Non sussiste nullità della citazione a giudizio comprensiva di tutti i suoi elementi formali ritualmente previsti a garanzia del diritto di difesa, giacché la nullità sussiste solamente se vi sia incertezza sul fatto oggetto di contestazione, sul luogo e sull’organo giudicante, elementi tutti puntualmente indicati. Ciò a maggior ragione ove il difensore abbia svolto attività difensiva dopo la notificazione della predetta convocazione, presentando istanza di ricusazione, come accaduto nel caso di specie. (cfr. C.N.F. sent. n. 136 del 15 novembre 2019; conf. ex plurimis C.N.F. sent. n. 327 del 12 novembre 2016). Non è applicabile l’art. 56 L.P. per fatti avvenuti prima dell’entrata in vigore della L.P. nel 2012 e giudicati successivamente, in quanto assoggettati alla disciplina di cui all’art. 44 R.D.L. 1933. Quando si tratta di fatti costituenti anche reato, il termine decorre dal giorno in cui il procedimento penale è definito con sentenza penale irrevocabile, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto all’instaurarsi del procedimento penale (Corte Cass. Sez. Un. – sentenza n. 140 del 22 novembre 2018 – in senso conforme, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 140 del 22 novembre 2018). Non sussiste nullità o inutilizzabilità degli atti istruttori posti in essere durante il periodo di sospensione del procedimento disciplinare laddove consistano nella mera raccolta di documenti prodotti dalla difesa e nell’assunzione dell’audizione dell’attinto chiesta dalla difesa. Non comporta alcuna conseguenza di rito la mancata confutazione delle difese da parte dell’istruttore (e financo della Sezione stessa in sede di decisione) in quanto non vi è alcuna norma che preveda un tale obbligo né viene violato alcun diritto o garanzia dell’incolpato, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente (Cfr. CNF, sent. N. 215 del 23/07/2025), Viola i doveri di probità, dignità e decoro, nonché di correttezza, fedeltà e verità l’avvocato che utilizzando una scrittura alterata o falsificata assuma un’iniziativa giudiziaria contro la propria cliente allo scopo di ottenere il saldo di asserite proprie competenze invocando un accordo non veritiero, ottenuto mediante artifizi e raggiri. Anche qualora sia concluso validamente un patto di quota lite (nel periodo in cui la legge lo permetteva), va rispettato comunque il principio di proporzionalità del compenso, che non deve mai superare il doppio dei parametri legali all’epoca vigenti (cfr. CNF 125/2022; CNF 66/2022). Sanzione – Dosimetria – Gravità del fatto – Rilevanza della condotta riparatoria – Criteri di valutazione. La presenza di precedenti disciplinari a carico dell’incolpato può comportare l’aggravamento della sanzione ex art. 22 CDF. Nondimeno, ai fini della determinazione della sanzione, deve essere considerata positivamente la condotta riparatoria posta in essere dall’incolpato post factum.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 80/2024