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Divieto di patto di quota lite – Natura stragiudiziale o giudiziale dell’attività professionale – Applicabilità – Sussiste. Violazione del divieto di patto di quota lite – Natura istantanea dell’illecito – Sussiste.

Il divieto di patto di quota lite ex art. 13 L. n. 247/2012 è applicabile sia all’attività stragiudiziale, quando si fa riferimento alla prestazione, sia all’attività giudiziale, quando si fa riferimento alla ragione litigiosa.             Per il configurarsi dell’illecito disciplinare conseguente alla stipula del patto di quota lite risulta irrilevante che la percezione del compenso sia o meno avvenuto, in quanto a norma del precetto del canone 25, comma 2 C.D.F. il divieto inerisce la stipula del patto in sé e non l’effettiva percezione del compenso. Trattasi infatti di illecito istantaneo che si realizza al momento della stipula del patto.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 44/2023

Patto di quota lite – Violazione dell’art. 25 C.D.F. – Sussiste. Modulo di patto di quota lite scaricato dal sito di un COA – Causa di giustificazione – Non rileva.

Il patto espressamente qualificato dal legale come “patto di quota lite” che preveda il compenso inequivocabilmente parametrato “al 5% del risultato ottenuto” , cioè all’importo che l’avvocato sarebbe riuscito  a far ottenere come risarcimento al cliente, all’esito della sua attività sia per la struttura dell’accordo sia per l’espressa qualificazione è assunto in violazione dell’art. 25, comma 2, del CDF. Non vale ad escludere la violazione la giustificazione, addotta dall’incolpato, di essersi avvalso di un modulo presente sul sito di un COA. È onere dell’avvocato verificare la norma deontologica vigente e non affidarsi alla soluzione prospettata su vari siti, ancorché dei COA, perché potrebbero riferirsi a soluzioni non aggiornate e quindi non coerenti con le norme vigenti. (Nel modulo scaricato dal sito, utilizzato dall’avvocato nel 2017,  è indicato come anno di  sottoscrizione il 2007. Il modulo  quindi  si colloca  nell’immediatezza del c.d. “ decreto Bersani” del 4 luglio 2006, n. 223, con cui veniva abrogato il divieto di patto di quota lite, poi reintrodotto dall’art. 13 comma 4 della Legge Professionale Forense  247/2012 e  recepito dal codice Deontologico Forense entrato in vigore il 15.12.2014, con l’art. 25 comma 2).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 44/2024