Il divieto di patto di quota lite ex art. 13 L. n. 247/2012 è applicabile sia all’attività stragiudiziale, quando si fa riferimento alla prestazione, sia all’attività giudiziale, quando si fa riferimento alla ragione litigiosa. Per il configurarsi dell’illecito disciplinare conseguente alla stipula del patto di quota lite risulta irrilevante che la percezione del compenso sia o meno avvenuto, in quanto a norma del precetto del canone 25, comma 2 C.D.F. il divieto inerisce la stipula del patto in sé e non l’effettiva percezione del compenso. Trattasi infatti di illecito istantaneo che si realizza al momento della stipula del patto.
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 44/2023