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Ritardato compimento di atto inerente al mandato – Mancanza di danno derivante dalla condotta illecita – Irrilevanza.

In materia disciplinare, l’assenza di danno derivante da una condotta deontologicamente rilevante non ne fa venir meno l’illiceità (posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità̀ dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge), ma può essere valutato dall’organo disciplinare solo ai fini della commisurazione della relativa sanzione (Fattispecie relativa a ritardato invio, per non scusabile negligenza, di una raccomandata).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 55/2023.

Procedimento – Prova dell’illecito disciplinare – Dichiarazioni dell’esponente con riserva di documentazione – Mancata comparizione dell’esponente al dibattimento – Sufficienza probatoria – Non sussiste. Mancata comparizione all’udienza – Improvvise e gravi condizioni di salute – Illiceità della condotta – Non sussiste.

Le mere dichiarazioni dell’esponente, che non fornisca idonea documentazione a supporto e per di più non compaia al dibattimento, non costituiscono prova sufficiente degli illeciti disciplinari contestati.

La mancata ingiustificata (innanzi al Giudice) comparizione all’udienza penale non integra gli estremi dell’illecito disciplinare di cui all’art. 26 comma 3 CDF qualora essa sia motivata da improvvisa e grave malattia, atteso che la soglia minima di attribuibilità della condotta rilevante sotto il profilo  disciplinare è la sua evitabilità. (Fattispecie relativa ad incolpato colpito da gravissime ed improvvise patologie cardiache documentate).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 33/2023

Omesso avvio della causa civile – Inadempimento del mandato e mancate o false informazioni al cliente – Violazione degli artt. 9,12, 26 e 27, c. 6 CDF – Sussiste.

Costituisce grave inadempimento al mandato (art. 26 CDF) nonché violazione dei doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 CDF) e di diligenza (art.12 CDF), il comportamento dell’avvocato che, per trascuratezza inescusabile e rilevante degli interessi del cliente, abbia omesso di svolgere l’attività professionale richiesta e dovuta.

Il comportamento dell’avvocato che ometta riferire sullo svolgimento del mandato ricevuto, anzi fornendo al cliente false rassicurazioni circa l’esecuzione dello stesso Costituisce violazione dell’art. 27, comma 6 C.D.F.

(Nella specie, l’avvocato aveva omesso per oltre cinque anni di intraprendere l’azione giudiziaria per la quale aveva ricevuto incarico, lasciando nel contempo credere al cliente di avere provveduto all’incombenza, consegnando allo stesso una copia dell’atto di citazione – peraltro recante annotazione a penna del numero di ruolo e del Giudice assegnatario – introduttivo della causa in realtà mai attivata e riferendo falsamente di udienze ed altre attività processuali in realtà mai avvenute).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 36/2023.

Mancata comparizione alle udienze – Mancato accertamento della propria sostituzione – Illiceità della condotta – Violazione degli artt. 9, 12, 26 C.D.F. – Sussiste.

La mancata comparizione all’udienza integra gli estremi dell’illecito disciplinare se motivato esclusivamente dalla convinzione di essere stato sostituito da altro difensore di fiducia, senza tuttavia preoccuparsi di verificare tale circostanza e pertanto disinteressandosi della difesa della parte assistita. (Fattispecie relativa ad incolpato che non partecipi ad una pluralità di udienze -tre – nella convinzione di essere stato sostituito da altro difensore di fiducia, senza tuttavia preoccuparsi di verificare tale circostanza e pertanto disinteressandosi della difesa della parte assistita, con ciò confermando il disvalore del comportamento negligente del professionista.).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 9/2024

Mancato svolgimento delle attività proprie del difensore d’ufficio – Violazione degli artt. 9 e 26, comma 3 C.D.F. – Sussiste. Dosimetria della sanzione applicabile – Criteri.

Costituisce violazione dei doveri di correttezza, lealtà, competenza e diligenza nell’esercizio dell’attività professionale, il mancato compimento da parte dell’avvocato di atti inerenti alla nomina, e segnatamente la reiterata omessa partecipazione del difensore d’ufficio all’udienza preliminare ed alle udienze successive del processo penale pendente a carico del proprio assistito, senza farsi sostituire e senza comunicare alcunché in ordine ad eventuale suo impedimento, o ad eventuale rinuncia al mandato.     Nella commisurazione della sanzione irrogabile alla condotta, complessivamente considerata, va tenuto conto, ai sensi dell’art. 21, cc. 2, 3, 4, CDF, della gravità del fatto, del grado di colpa dell’incolpato, del comportamento di quest’ultimo, precedente e successivo al fatto, nonché il grado di compromissione dell’immagine forense ed i precedenti disciplinari a suo carico. 

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 59/2024

Mancato compimento di atti inerenti al mandato – Falsa rappresentazione al cliente di atti non compiuti – Illiceità della condotta – Violazione degli artt. 9, 10, 11, 12, 26 C.D.F. Mancata emissione di fattura – Illiceità della condotta- Violazione degli artt. 9, 16, 29 C.D.F.

Il mancato compimento dell’atto per il quale si è ricevuto incarico dal cliente costituisce una grave violazione deontologica. Tale situazione viene vieppiù aggravata dalla comunicazione al cliente di atti falsi per dare la parvenza di avere effettivamente svolto il mandato ricevuto. (Fattispecie relativa ad incolpato che aveva ricevuto incarico di promuovere un’azione societaria e, non avendo compiuto alcun atto, comunicava al cliente di aver vinto la causa e di aver iniziato l’esecuzione immobiliare per incassare; parimenti incaricato di fare una trattativa con l’esattoria, nulla faceva e permetteva così l’inizio dell’esecuzione esattoriale ai danni del cliente) Commette illecito disciplinare l’avvocato che incassa dal cliente delle somme senza emettere il prescritto documento fiscale.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 15/2024

Mancato tempestivo deposito di atto processuale necessario – Violazione del dovere di diligenza – Sussiste. Omessa informativa dell’esito della lite al cliente, che lo ha appreso aliunde – Violazione dell’art. 27 CDF – Sussiste.

Il mancato tempestivo deposito della rituale istanza di fissazione udienza, adempimento processualmente necessario ad ottenere la decisione del ricorso amministrativo avanti il TAR, integra la violazione dell’art. 12 CDF sul dovere di diligenza dell’avvocato ed anche dell’art. 26, comma 3, CDF in base al quale “costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti il mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita”, in quanto tale adempimento costituisce bagaglio conoscitivo indispensabile del legale che si occupi della materia, la cui ignoranza risulta inescusabile e, comunque, indice di rilevante trascuratezza degli interessi dell’assistito. Va ritenuta sussistente la violazione dell’art. 27 CDF, recante i generali doveri di informazione della parte assistita gravanti sull’avvocato, allorquando risulti che l’interessato abbia avuto notizia dell’esito della lite affidata al legale, non da quest’ultimo in forma tempestiva, ma mediante un accesso diretto dello stesso, anche telematicamente operato, alle sedi dell’Autorità Giudiziaria.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 23/2024

Omessa acquisizione di informazioni sull’esito dell’udienza delegata al sostituto – Violazione del dovere di diligenza – Sussiste. Omessa partecipazione alle udienze successive a quella delegata al sostituto – Violazione del rapporto di fiducia e del dovere professionale – Sussiste.

    Costituisce violazione degli artt. 9 e 12 CDF la condotta dell’avvocato difensore di fiducia in un procedimento penale il quale, delegato un collega come sostituto d’udienza, non si attivi per acquisire informazioni circa l’esito dell’udienza stessa, nonostante l’aspettativa di essere informato dal sostituto (che nel caso di specie aveva anche comunicato la data del rinvio mediante e-mail, asseritamente non conosciuta dall’incolpato).

  Costituisce violazione dell’art. 26 comma 3° CDF l’avvocato difensore di fiducia che ometta di partecipare alle udienze nell’attesa che il sostituto nominato lo informi senza attivarsi personalmente per conoscere l’esito dell’udienza per cui aveva provveduto alla nomina del sostituto stesso.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 92/2024

Mancato deposito della comparsa di costituzione in giudizio in assenza di accordo con il cliente – Mancata partecipazione a udienza da parte del difensore in assenza di accordo con il cliente – Violazione art. 26 CDF – Sussiste. Mancata emissione di tempestiva fatturazione di somme ricevute – Richiesta di compenso per attività non svolta – Violazione art. 29 commi 1 e 2 CDF – Sussiste.                

In difetto di strategia difensiva d’accordo col cliente, la mancata costituzione in giudizio e l’omessa partecipazione all’udienza presidenziale dell’avvocato nel procedimento per separazione giudiziale dei coniugi, per non scusabile e rilevante trascuratezza, configurano comportamento deontologicamente rilevante ai sensi dell’art. 26, comma 3, del Codice Deontologico Forense, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative o addirittura la presenza di vantaggi per il proprio assistito, giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista.

La mancata emissione di tempestiva fattura per somme effettivamente riscosse e l’ulteriore richiesta di un compenso non commisurato rispetto all’attività professionale svolta configurano condotte deontologicamente rilevanti ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 3, del Codice Deontologico Forense, lesive del dovere di correttezza e probità.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 99/2024

Mancata partecipazione alle udienze in difetto di prova del legittimo impedimento – Violazione dell’art. 26 C.D.F. – Sussiste.

Il comportamento negligente dell’avvocato che, senza provare il legittimo impedimento, non partecipa a due udienze consecutive, senza nominare un proprio sostituto processuale né fornire comunicazioni al Giudice, risponde disciplinarmente della propria condotta, sebbene alcun pregiudizio sia derivato all’assistito.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 30/2024