In materia disciplinare, l’assenza di danno derivante da una condotta deontologicamente rilevante non ne fa venir meno l’illiceità (posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità̀ dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge), ma può essere valutato dall’organo disciplinare solo ai fini della commisurazione della relativa sanzione (Fattispecie relativa a ritardato invio, per non scusabile negligenza, di una raccomandata).
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 55/2023.