Pattuizione di compenso condizionato al risultato – Richiesta del compenso in difetto di risultato – Illiceità della condotta – Sussiste.

Omessa consegna al nuovo difensore degli atti di causa presenti nel portale telematico – Illecito disciplinare – Non sussiste.

     Costituisce violazione dei doveri di probità, lealtà e decoro, di cui all’art. 9 CDF, la condotta dell’avvocato che, a fronte di un contratto con il cliente che prevede il pagamento di un compenso subordinatamente al raggiungimento di un preciso risultato, chiede il compenso pattuito, anche se tale risultato non sia  stato palesemente raggiunto.

(Fattispecie relativa ad incolpato che nell’acccordo scritto con il cliente aveva stabilito “…nessun compenso se l’attività dell’avvocato non porterà ad una definizione stragiudiziale della controversia con l’assegnazione di beni mobili e immobili a favore del cliente” ; b) “il cliente riconosce all’avvocato un premio pari al doppio degli onorari previsti dal D.M. luglio 2012 n. 140, solo nel caso in cui tale attività abbia portato all’eccezionale risultato di definizione stragiudiziale della controversia con assegnazione di beni mobili e immobili a favore del cliente”. Tuttavia l’avvocato agiva giudizialmente per ottenere il pagamento del compenso anche se al cliente non era stato assegnato nulla).

     Non  costituisce violazione deontologica la mancata consegna degli atti della causa al collega che subentra nel mandato, se il collega subentrante può entrarne in possesso tramite il portale telematico.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 7/2024