Omesso avvio della causa civile – Inadempimento del mandato e mancate o false informazioni al cliente – Violazione degli artt. 9,12, 26 e 27, c. 6 CDF – Sussiste.

Costituisce grave inadempimento al mandato (art. 26 CDF) nonché violazione dei doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 CDF) e di diligenza (art.12 CDF), il comportamento dell’avvocato che, per trascuratezza inescusabile e rilevante degli interessi del cliente, abbia omesso di svolgere l’attività professionale richiesta e dovuta.

Il comportamento dell’avvocato che ometta riferire sullo svolgimento del mandato ricevuto, anzi fornendo al cliente false rassicurazioni circa l’esecuzione dello stesso Costituisce violazione dell’art. 27, comma 6 C.D.F.

(Nella specie, l’avvocato aveva omesso per oltre cinque anni di intraprendere l’azione giudiziaria per la quale aveva ricevuto incarico, lasciando nel contempo credere al cliente di avere provveduto all’incombenza, consegnando allo stesso una copia dell’atto di citazione – peraltro recante annotazione a penna del numero di ruolo e del Giudice assegnatario – introduttivo della causa in realtà mai attivata e riferendo falsamente di udienze ed altre attività processuali in realtà mai avvenute).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 36/2023.