L’avvocato che agisca in giudizio contro una parte già assistita in violazione dei canoni deontologici di cui all’art. 68 commi 1 e 2 C.D.F., non può addurre quale scriminante il fatto che l’atto di citazione da egli sottoscritto, con il quale ha promosso tale azione giudiziale, sia stato predisposto da una “stagista” del proprio studio, in quanto l’atto introduttivo del giudizio deve essere letto e approvato dall’avvocato che lo firma e che se ne assume la paternità sotto ogni profilo. In tale condotta dell’avvocato non si rinviene nessun errore scusabile idoneo a far venir meno l’illecito di cui all’art. 68 commi 1 e 2 C.D.F., ma al contrario si configura un comportamento che poteva e che avrebbe dovuto essere evitato con l’utilizzo della normale diligenza.
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione 85/2024