Costituisce violazione dei doveri professionali di cui agli art. 9, 12 e 26 co. 3 del Codice Deontologico Forense la condotta dell’avvocato che, come difensore in un procedimento penale, omette di partecipare a più udienze senza addurre alcuna giustificazione, omettendo in tal modo il compimento di atti inerenti al mandato e trascurando gli interessi della parte assistita.
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 66/2026