Determinazione dell’equa remunerazione  in  materia penale – Compenso extra a titolo di palmario o success fee –  Inclusione nel compenso complessivo. Richiesta di compenso elevato rispetto ai parametri ministeriali a fronte di prestazione particolarmente complessa – Violazione dell’art. 29 CDF – Insussistenza

Ai fini del giudizio di relazione con l’attività espletata utile al successivo giudizio di proporzionalità del compenso per gli effetti dell’art. 29, 4 ° comma CDF, la determinazione della misura della equa remunerazione spettante all’avvocato in materia penale deve comprendere anche il compenso extra, riconosciuto a titolo  di palmario o success fee per il buon risultato della pratica.

    Non viola il principio di correttezza e lealtà l’avvocato penalista che, dopo il passaggio in giudicato di una sentenza assolutoria con formula piena da gravi reati, chieda, in accordo con il cliente, un compenso apparentemente elevato rispetto al solo criterio dei parametri ministeriali, allorché  per la complessità della prestazione, il valore e gli interessi personali ed economici in gioco, la qualità e quantità della prestazione, le questioni giuridiche e i  fatti trattati, la quantità della documentazione esaminata giustifichino un compenso extra in funzione del risultato raggiunto.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 10/2023