Violazione ai sensi dell’art. 26 comma 3 C.D.F dei doveri professionali del difensore di fiducia per non aver presenziato all’udienza senza giustificazione e senza aver provveduto alla nomina di un sostituto, anche in mancanza di un conseguente pregiudizio per l’assistito

In tema di responsabilità disciplinare dell’avvocato, integra violazione dell’art. 26, comma 3, CDF l’assenza all’udienza, senza preventiva o successiva giustificazione e senza nomina di un sostituto processuale, del difensore di fiducia dell’imputato, quando tale condotta non sia espressione di una comprovata strategia difensiva previamente concordata con il cliente, né conseguenza di un evento sopravvenuto imprevedibile e ragionevolmente scusabile; tale illecito sussiste indipendentemente dall’eventuale mancanza di un concreto pregiudizio per l’assistito ed è configurabile sulla base della sola volontaria omissione dell’atto difensivo dovuto, costituendo grave violazione dei doveri di diligenza, correttezza e decoro professionale.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.  17/2026