Fattura per spese di lite emessa a favore della controparte soccombente – Documento attinente all’esecuzione del mandato – Omessa consegna al proprio cliente – Violazione dell’art. 27 CDF – Sussiste. Trattenimento di somme versate da controparte a titolo di spese di lite – Mancata autorizzazione del cliente alla compensazione del compenso residuo – Violazione dell’art. 31 CDF – Sussiste.

Commette illecito disciplinare l’avvocato che, ricevendo dalla controparte soccombente il pagamento delle spese liquidate a suo carico in sentenza, non consegni al proprio cliente la copia della fattura emessa a favore della controparte attestante il pagamento ricevuto, benché il proprio assistito gli abbia richiesto la consegna della fattura emessa. Anche i documenti fiscali emessi a favore della controparte, infatti, fanno parte degli atti attinenti allo svolgimento del mandato professionale e, pertanto, devono essere dati in copia al proprio cliente se da questi richiesti.

Commette illecito disciplinare l’avvocato che, pur avendo già ricevuto dal proprio cliente il pagamento delle competenze per l’intero giudizio, trattiene le somme corrisposte a titolo di spese di soccombenza dalla controparte in esecuzione della sentenza, anziché consegnarle immediatamente al proprio cliente, deducendo la compensazione con il proprio credito residuo a titolo di compenso.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 1/2023