Le manifestazioni di apprezzamento ricevute da un professionista nell’ambito delle sue relazioni sociali attraverso il conferimento di incarichi – in assenza di elementi di prova contrari – non possono ritenersi idonee ad alterare il principio di corretta e leale concorrenza.
Anche nell’ipotesi in cui sia stato contestato un illecito di pericolo (art. 37 NCDF), in assenza di prova certa o in presenza di prova contraddittoria, il giudice disciplinare deve prosciogliere l’incolpato secondo la regola di giudizio dell’oltre ragionevole dubbio.
(L’incolpato era stato attinto da misura cautelare personale e rinviato a giudizio per l’ipotesi di concorso in corruzione propria perché ritenuto intermediario tra un politico appartenente alla maggioranza – cui era legato da rapporti amicali – e un imprenditore interessato allo sviluppo di progetti edilizi, il quale Gli aveva conferito alcuni incarichi professionali)
<< Commette illecito disciplinare sanzionabile ai sensi degli art. 7,9 e 63/2°c. NCDF il professionista che avendo ricevuto mandato da una società di recupero crediti ,omettendo ogni vigilanza,consente ai dipendenti di quest’ultima di effettuare a suo nome “diffide di pagamento telefoniche” ai presunti debitori con modalità assillanti ,moleste e toni minacciosi peraltro rendendosi di fatto irreperibile con quest’ultimi ,impedendogli ogni doverosa interlocuzione.>>
Ne bis in idem:onere di allegazione e parziale identità di fatti tra la condotta già giudicata con quella del procedimento in corso.
Incombe sull’incolpato che eccepisce nel giudizio il ne bis in idem ( precedente decisione su medesimi fatti) sia il cosiddetto “onere di allegazione” ovvero la dimostrazione della dedotta circostanza sia la prova dell’esatta sovrapponibilità delle condotte già giudicate con quelle in corso di procedimento dovendo escludersi il ne bis in idem nel caso di in cui le condotte già giudicate siano solo parzialmente coincidenti con quelle imputate nel giudizio in corso.
L’art. 9 del Nuovo Codice Deontologico Forense riproduce la “valvola” collegata alla norma di chiusura contenuta nella Legge Forense (art. 3 comma 2), con il mantenimento e la valorizzazione, tra gli altri, dei principi di dignità e decoro della professione, quali naturale corredo deontologico dell’avvocato anche al di fuori dell’attività professionale, equiparabile quoad poenam all’art. 63 comma 1 (E’ censurabile la condotta di un avvocato che impegnato in una competizione sportiva trascenda in plurime aggressioni dell’avversario, così disattendendo il ruolo di promozione sociale ed educazione alla legalità che lo sport rappresenta nella esperienza umana e relazionale
<< Il comportamento illecito dell’avvocato non integralmente sussumibile in una fattispecie tipizzata, può comportare un autonomo aggravamento della sanzione in ossequio ai doveri generali di probità, dignità e decoro >>