Impugnazione della transazione raggiunta – Violazione dell’art. 44 C.D.F. – Presupposti – Fattispecie.

Ai fini dell’integrazione della violazione di cui all’art. 44  C.D.F. è necessario che l’impugnazione della transazione redatta con l’assistenza dell’avvocato avvenga per fatti già conosciuti prima della stipula ovverosia per fatti non sopravvenuti alla stessa (ex multis C.N.F., sentenza n. 66 del 21/06/2018). Al contrario, allorquando l’impugnazione avvenga per fatti sopravvenuti o dei quali si dimostri di non aver avuto conoscenza, la violazione in oggetto non risulta integrata, essendo espressamente esclusa dalla norma in esame. (Fattispecie in cui l’avvocato ha adito l’Autorità Giudiziaria chiedendo l’accertamento della risoluzione della transazione per l’inadempimento di una delle parti alle obbligazioni assunte con la stessa, fatto sopravvenuto non conoscibile al momento della stipula).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 72/2026