L’avvocato sospeso in via amministrativa dal COA di appartenenza non può svolgere nessuna attività di competenza esclusiva degli avvocati, non solo quella giudiziale, ma anche quella di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale, se connesse all’attività giurisdizionale. L’invio di corrispondenza all’avvocato di controparte, da parte dell’avvocato sospeso, nonché la sua partecipazione ad incontri finalizzati a transigere bonariamente una causa civile in corso, costituiscono attività stragiudiziale inibita all’avvocato sospeso, a mente dell’art. 36 CDF.
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 70/26