Dibattimento – Infondatezza del capo di incolpazione sulla base degli atti – Necessità dell’istruttoria dibattimentale – Esclusione.

Ove dall’esame degli atti raccolti nella fase anteriore al dibattimento risulti evidente l’infondatezza dei fatti contestati nel capo di incolpazione e quindi l’irrilevanza dell’istruttoria dibattimentale, la sezione disciplinare può invitare subito le parti alla discussione ed assumere successivamente la decisione.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 78/2026