Costituisce violazione dell’art. 50, co. 6, CDF il comportamento dell’avvocato che, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti uno stesso fatto, ometta di indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto.
(Nella fattispecie l’avvocato aveva radicato giudizio ordinario volto a rivendicare la proprietà di un bene omettendo di indicare, nell’atto introduttivo, che sullo stesso fatto oggetto di causa si era già pronunciato il medesimo Ufficio Giudiziario rigettando il ricorso cautelare e, quindi, il relativo reclamo)
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 25/2025