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Omessa indicazione dei provvedimenti, anche di rigetto, già ottenuti –Violazione del dovere di verità – Sussiste.

Costituisce violazione dell’art. 50, co. 6, CDF il comportamento dell’avvocato che, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti uno stesso fatto, ometta di indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto.

(Nella fattispecie l’avvocato aveva radicato giudizio ordinario volto a rivendicare la proprietà di un bene omettendo di indicare, nell’atto introduttivo, che sullo stesso fatto oggetto di causa si era già pronunciato il medesimo Ufficio Giudiziario rigettando il ricorso   cautelare e, quindi, il relativo reclamo)

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.  25/2025

Mancata comparizione alle udienze penali senza giustificato motivo – Illecito disciplinare per violazione degli artt. 9, 10, 12, 26 comma 3, e 46, commi 1 e 2 C.D.F. – Sussiste.

Costituisce illecito disciplinare, in particolare per la violazione del dovere di adempimento del mandato e del dovere di difesa nel processo, la condotta dell’avvocato che, assunto l’incarico di difendere un imputato in un processo penale, non partecipa alle relative udienze senza addurre alcun legittimo impedimento o giustificazione.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 54/2024

Mancato pagamento del compenso al collega – Inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi – Violazione degli artt. 64 C.D.F. – Sussiste.

Commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica (art. 64 cdf), oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari. (Fattispecie in cui l’avvocato aveva omesso di corrispondere il dovuto compenso al Collega  cui aveva conferito mandato per proporre impugnazione avverso due  pronunce del CDD, costringendolo, fallito il tentativo di conciliazione avanti il COA competente cui non aveva presenziato, a proporre un’azione monitoria e, conseguentemente, perdurando l’inadempimento, a promuovere procedura esecutiva immobiliare).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 107/2025 

Omessa restituzione della documentazione al cliente – violazione dell’art. 33 CDF- Sussiste. Determinazione in concreto della sanzione disciplinare – Criteri – Aggravanti.

L’avvocato che ometta di restituire al cliente tutta la documentazione inerente il mandato, di cui sia venuto in possesso durante la vigenza dell’incarico professionale, incorre nell’illecito disciplinare di cui all’ 33 C.D.F.,  venendo altresì meno ai principi di lealtà, correttezza verità e diligenza.

Per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare rilevano, ex art. 21 C.D.F., ai fini delle aggravanti previste dal successivo art. 22 , la gravità del fatto, il protrarsi della violazione e l’elevato grado della colpa, il pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita  e dal cliente, il mancato riscontro delle richieste ricevute dal collega subentrato nella difesa, il comportamento anche processuale dell’incolpato precedente e successivo al fatto.

       Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.23/2025

Mancata presentazione del difensore dell’imputato a due udienze senza giustificato motivo – Violazione degli artt. 12 e 26, comma 3 CDF – Sussiste. Valutazione delle aggravanti ai fini della sanzione disciplinare – Criteri.

Costituisce violazione del dovere di diligenza di cui all’art. 12 del CDF nonché violazione dei doveri professionali ai sensi dell’art. 26, comma 3 CDF, il comportamento dell’avvocato che non si presenti per due udienze dibattimentali consecutive in un processo penale dove era difensore di fiducia dell’imputato e dovevano essere sentiti i testimoni, senza mai nominare alcun sostituto processuale, né fornire alcuna giustificazione delle sue assenze.

L’elevato grado di colpa, la reiterazione delle condotte illecite, il pregiudizio arrecato al proprio assistito, la lesione dell’immagine della categoria forense, i precedenti disciplinari dell’incolpato costituiscono circostanze idonee a valutare con maggior rigore le infrazioni e ad applicare una sanzione più grave di quella prevista in via edittale dalla norma violata.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 112/2025

Esercizio di attività di difensore in periodo di sospensione amministrativa – Violazione degli artt. 9, 19 e 36 comma 1 C.D.F.  – Sussiste.

Lo svolgimento di attività professionale, quale difensore di fiducia dell’imputato, in pendenza del periodo di sospensione amministrativa comporta la violazione dell’art. 36 comma 1 CDF nonché dell’art. 9 c. 1 e 19 CDF.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 50/2025  

Trattenimento somme ricevute dal cliente – mancato avviso – violazione artt. 9, 30 e 31 CDF – attenuazione sanzione – modesto importo – celerità restituzione

La sanzione prevista per la violazione commessa dall’avvocato che non mette immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa e che trattenga gli importi ricevuti a titolo di rimborso delle anticipazioni sostenute, nonché per il compenso liquidato, può essere attenuata rispetto alla previsione edittale, qualora l’importo trattenuto sia modesto e le tempistiche di restituzione delle somme indebitamente trattenute siano brevi (nel caso di specie la somma trattenuta era stata pari ad € 2.500 e restituita, a seguito della scoperta da parte della cliente, dopo 15 giorni attraverso un bonifico bancario).

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 29/2025

Cancellazione dell’incolpato dall’Albo degli Avvocati nelle more del giudizio disciplinare – Estinzione del procedimento – Necessità – Sussiste.

La potestà disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata all’iscrizione negli Albi degli Avvocati e relativi registri, con la conseguenza che tutte le volte in cui il professionista sia cancellato dall’Albo, ogni ulteriore indagine sulla sussistenza o meno degli addebiti a lui mossi ed oggetto del giudizio disciplinare, resta preclusa. (Nella fattispecie l’incolpato è stato cancellato dall’Albo degli Avvocati  giusta  delibera adottata in pendenza del giudizio disciplinare dal competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in applicazione della sentenza n. 70 del 10.3.2025 della Corte Costituzionale)

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n.  108/2025

Gestione non diligente di somme consegnate del cliente – Trattenimento di somme del cliente a  compensazione del proprio credito per compenso senza autorizzazione del cliente – Violazione dell’art. 30 CDF – Sussiste.

Incorre nella violazione deontologia degli artt. 9 e 30.2 CDF l’avvocato che si trattiene somme consegnategli dal cliente al fine di tentare una transazione con controparte, imputandole a compenso professionale, senza aver ottenuto l’espressa autorizzazione del cliente.  

Incorre nella violazione deontologica degli artt. 9 e 30.1 CDF l’avvocato che non gestisce con la dovuta diligenza e puntualità il denaro ricevuto dalla parte assistita, evitando di renderne sollecitamente conto alla stessa.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 5/2023

Determinazione dell’equa remunerazione  in  materia penale – Compenso extra a titolo di palmario o success fee –  Inclusione nel compenso complessivo. Richiesta di compenso elevato rispetto ai parametri ministeriali a fronte di prestazione particolarmente complessa – Violazione dell’art. 29 CDF – Insussistenza

Ai fini del giudizio di relazione con l’attività espletata utile al successivo giudizio di proporzionalità del compenso per gli effetti dell’art. 29, 4 ° comma CDF, la determinazione della misura della equa remunerazione spettante all’avvocato in materia penale deve comprendere anche il compenso extra, riconosciuto a titolo  di palmario o success fee per il buon risultato della pratica.

    Non viola il principio di correttezza e lealtà l’avvocato penalista che, dopo il passaggio in giudicato di una sentenza assolutoria con formula piena da gravi reati, chieda, in accordo con il cliente, un compenso apparentemente elevato rispetto al solo criterio dei parametri ministeriali, allorché  per la complessità della prestazione, il valore e gli interessi personali ed economici in gioco, la qualità e quantità della prestazione, le questioni giuridiche e i  fatti trattati, la quantità della documentazione esaminata giustifichino un compenso extra in funzione del risultato raggiunto.

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, Decisione n. 10/2023