Ove dall’esame degli atti raccolti nella fase anteriore al dibattimento risulti evidente l’infondatezza dei fatti contestati nel capo di incolpazione e quindi l’irrilevanza dell’istruttoria dibattimentale, la sezione disciplinare può invitare subito le parti alla discussione ed assumere successivamente la decisione.
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, decisione n. 78/2026