Procedimento disciplinare: l’incolpato può farsi assistere da un solo avvocato difensore
Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’incolpato che non intenda (e/o non possa) difendersi personalmente può nominare un unico difensore (art. 59, comma 1, lettera d, n. 3 della legge n. 247/2012 e art. 21, comma 2, lettera c, del Reg. CNF n. 2/2014), non essendo ammessa l’assistenza tecnica affidata a più avvocati, senza peraltro che ciò costituisca violazione del diritto di difesa, sancito dall’art. 24 della Costituzione.(1)
In particolare, il predetto limite di un solo avvocato difensore deve intendersi nel senso che l’eventuale successiva nomina di un ulteriore difensore sia improduttiva di effetti nel procedimento disciplinare, salvo che la procura disponga espressamente altrimenti ovvero finché la parte non provveda alla revoca del precedente difensore.(2)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 139 del 18 aprile 2024