Regolamento Videoconferenza

 

Il CDD di Ancona

 

si prefigge la finalità di evitare la paralisi e lo stallo dell’attività istituzionale demandata, con accumulo di segnalazioni e procedimenti arretrati, prevenendo sul nascere il verificarsi di situazioni ormai ricorrenti di impedimento soggettivo e oggettivo, anche indotto, correlato e conseguente all’epidemia da Covid-19, stante anche la protrazione delle misure processuali dell’emergenza e l’esigenza di minimizzare il rischio contagio.

 

Visto il Regolamento CNF 21 febbraio 2014, n. 2, art. 2, 6° co., come modificato nella seduta amministrativa del 24 marzo 2017, con espresso riferimento al passo in cui si specifica che «le riunioni delle sezioni, ove consentito dal regolamento interno del Consiglio distrettuale di disciplina e tecnicamente possibile, potranno avvenire anche a mezzo di tele o video-conferenza»;

 

Stante che in coincidenza con l’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus Covid-19 il legislatore ha provveduto all’adeguamento dei riti procedurali all’innovativa tecnologia di collegamento da remoto e cartolare, pur assicurando la garanzia del rispetto rigoroso della segretezza dei dati sensibili e della privacy e del diritto di difesa;

 

 

Pertanto, su conforme parere dell’Ufficio di Presidenza del CDD e sentiti in videoconferenza i Consiglieri del CDD,

 

ADOTTA

il seguente REGOLAMENTO

 

che avrà efficacia per la generalità dei procedimenti disciplinari, sia quelli già pendenti, sia quelli da incardinare, fino alla cessazione dello stato emergenziale attualmente esteso a tutto il 30 aprile 2021, salva la possibilità di renderlo applicabile in via definitiva all’esito dell’esperienza nel frattempo maturata.

 

 

Art. 1. L’attività del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Ancona  (in prosieguo in acronimo CDD) avverrà, fino al perdurare dell’epidemia virale, in videoconferenza con modalità telematiche da remoto e a distanza, e, dunque, anche da ubicazione fisica diversa da quella della sede dell’incombente fissata nella convocazione.

 

Art. 2. L’attività di cui all’art. 1) si svolgerà mediante l’utilizzo delle piattaforme disponibili di Microsoft Teams, Skype, Meet, Zoom e similari, scaricabili dai relativi siti, che garantiscano, al ricevimento del link per il collegamento che verrà annoverato in seno all’avviso, modalità tali da assicurare, nel rispetto della riservatezza e della concentrazione dei tempi di attesa dei partecipanti all’incombente, la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei luoghi e la possibilità di ascoltare quanto vi viene detto, di interloquire, di consultare e di scambiare documenti, e di votare e di approvare il verbale predisposto all’esito dell’adunanza in videoconferenza, con apprestamento del relativo verbale in modo analogo a quanto avviene in presenza, da trasmettersi agli eventuali organi di competenza e agli uffici interessati all’esecuzione delle deliberazioni assunte (da completare)

 

Art. 3. La modalità descritta all’art. 1 riguarderà l’attività dei componenti del CDD: a) sia individualmente, nella qualità rivestita di consiglieri istruttori, in sede di audizione e nel corso della raccolta dell’attività istruttoria, avendo cura di identificare previamente, analogamente a quanto avviene all’adempimento in presenza, il deponente e di apprestare gli accorgimenti per scongiurare l’inquinamento della genuinità della dichiarazione istruttoria; b) sia collettivamente, per le adunanze plenarie anche di approvazione delle proposte di archiviazione e di formulazione del richiamo verbale; c) sia collegialmente, in occasione delle riunioni delle sezioni in sede di approvazione del capo d’incolpazione e di rinvio a giudizio, nonché in tutti i passaggi procedimentali ulteriori, con espressa esclusione nella sola sede dibattimentale dell’assunzione di dichiarazioni testimoniali, incombenti che seguiranno tradizionale modalità in presenza, a meno che le parti, qualora tecnicamente possibile,  non chiedano o non consentano che si proceda con modalità a distanza.

A tal fine il decreto di citazione a giudizio dovrà contenere l’avviso alle parti di comunicare alla segreteria, almeno quindici giorni prima dell’udienza, il loro indirizzo di mail ordinaria (PEO) dove sarà inviato il link di collegamento con l’indicazione della piattaforma utilizzata almeno sette giorni prima.

Il verbale sarà sottoscritto digitalmente dal Presidente ed allegato alle successive comunicazioni previste dalla procedura.

 

Art. 4. Restano ferme tutte le disposizioni precedentemente adottate che non siano contrastanti con l’articolato di cui sopra.

 

Art. 5. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione e la sua vigenza è limitata al perdurare dello stato emergenziale come stabilito dalla normativa nazionale.

 

Art. 6. Si dia comunicazione del presente regolamento, a cura della segreteria, al CNF nonché a tutti i COA regionali e a tutti i consiglieri del CDD e al PM.

 

Ancona, li 3 marzo 2021

 

Il Presidente del

CDD MARCHE

Gianni Marasca