REGOLAMENTO PER ACCESSO AGLI ATTI

MODELLO ISTANZA X acc. agli atti x CDD

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA
CORTE APPELLO MILANO

REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

APPROVATO DALL’ADUNANZA PLENARIA DEI CONSIGLIERI DELL’ORGANO DISCIPLINARE IN DATA 15.12.2016 e come modificato e approvato in data 13.02.2019

Art. 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità di esercizio ed i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Milano (CDD) ai fini e per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, limitatamente alla sua attività di pubblico interesse.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

per “diritto di accesso“, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi nei limiti e con le modalità stabilite nel presente regolamento e può essere esercitato sino a quando perdura l’obbligo per il CDD di detenerli o conservarli.

per “interessati“, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;

per “controinteressati“, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

per “documento amministrativo“, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

per “dati sensibili” si intendono i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale.

per “dati sensibilissimi” si intendono i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Art. 3

Ambito di applicazione

Il diritto di accesso è riconosciuto a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale chiede di accedere.

L’esponente ha diritto di accesso sempre che dimostri di essere titolare di funzioni istituzionali o di rilievo pubblicistico che hanno dato origine alla segnalazione deontologica o di avere comunque intrattenuto un rapporto con il professionista il cui comportamento è oggetto del procedimento disciplinare e dal quale possa scaturire un suo interesse giuridicamente tutelabile. E’ comunque garantito il pieno diritto di difesa all’incolpato al quale è consentito il pieno accesso a tutti i documenti contenuti nel fascicolo del procedimento disciplinare ed a quelli eventualmente connessi (ad esempio in caso di contro esposto).

Art. 4

Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento di accesso, a cui è attribuito il potere di decidere sulle istanze di accesso è il Presidente del CDD e/o altro membro dell’ufficio di presidenza dallo stesso delegato.

L’esecuzione delle decisioni del responsabile del procedimento spetta alla segreteria del CDD.

Art. 5

Modalità di esercizio del diritto di accesso e relativo procedimento

Il diritto di accesso si esercita attraverso il deposito presso la Segreteria del CDD o l’invio a mezzo raccomandata o pec di una apposita richiesta scritta e motivata.

Nella domanda deve essere indicato l’interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale chiede di accedere che motiva l’esercizio del diritto.

Nella richiesta l’interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta stessa, ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione.

Dev’essere inoltre specificato e comprovato l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, nonché dimostrata la propria identità e, se necessario, i propri poteri di rappresentanza rispetto al soggetto interessato.

Il richiedente deve altresì specificare se intende chiedere la mera presa visione degli atti o se è interessato anche all’estrazione di copia.

Qualora sia interessato al rilascio di copie deve anche indicare le relative modalità di consegna, ossia se preferisce avere copia cartacea o copia informatica non modificabile (formato PDF).

Il responsabile del procedimento è tenuto ad osservare la procedura prevista dal presente regolamento.

Art. 6

Notifica ai controinteressati

Il responsabile del procedimento, individuati i controinteressati, è tenuto a dare comunicazione agli stessi in ordine alla richiesta di accesso, mediante invio di copia dell’istanza preferibilmente a mezzo pec o, se non è possibile, a mezzo lettera raccomandata.

Nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda di accesso il responsabile del procedimento deve altresì indicare in detta comunicazione che il destinatario   ha diritto a dare consenso all’accesso immediato e/o fare opposizione nel termine di giorni 30 dalla data di ricevimento della comunicazione. Il termine di cui all’art,. 25 quarto comma legge 241/1990 e ss. Md è da ritenere sospeso nel periodo in cui si dà notizia della domanda di accesso all’avvocato per il quale v’è fascicolo disciplinare presso il CDD.

Il responsabile del procedimento provvede ad interrompere il procedimento differendolo all’esito del procedimento disciplinare a meno che giunga il consenso all’accesso immediato ed in tal caso dovrà provvedere ad evadere la richiesta nel termine di giorni 30 dallo scadere del termine dato al contro interessato nella comunicazione.

Di tale comunicazione va data notizia al richiedente l’accesso con l’indicazione espressa che la risposta nel termine di 30 giorni a decorrere dal termine dato al contro interessato è dovuta solo con il consenso all’accesso immediato in quanto in assenza dello stesso il procedimento di accesso agli atti è differito fino al termine del procedimento disciplinare.

In caso di consenso all’accesso immediato il responsabile del procedimento deve dare risposta entro 30 giorni dal suo ricevimento, in mancanza della quale la richiesta di accesso dovrà ritenersi negata.

Il responsabile del procedimento è tenuto a dare comunicazione al richiedente l’accesso del termine del procedimento disciplinare a dal ricevimento di tale comunicazione decorre il termine di 30 giorni entro cui dovrà essere darà risposta  alla richiesta di accesso agli atti, con decisione anche sull’eventuale opposizione del contro interessato, in mancanza della quale la richiesta di accesso dovrà ritenersi negata.

Art. 7

Accoglimento della richiesta e modalità di accesso

L’accoglimento della richiesta è formalizzato in apposito documento scritto da comunicarsi a cura della segreteria al richiedente all’indirizzo dallo stesso indicato nella richiesta, preferibilmente a mezzo pec o a mezzo lettera raccomandata e deve contenere:

  1. a) l’indicazione del responsabile del procedimento di accesso;
  2. b) l’indicazione della sede e l’orario di apertura al pubblico della segreteria ove si trovano depositati i documenti di cui è stato chiesto l’accesso o altro luogo in cui può essere esercitato l’accesso;
  3. c) l’indicazione temporale entro il quale il richiedente può esercitare il diritto di accesso, che non può essere inferiore a 15 giorni dal ricevimento dell’atto di accoglimento da parte del richiedente.

L’accoglimento della richiesta di accesso si esercita mediante l’esame e/o estrazione di copia dei documenti oggetto di richiesta e deve avvenire nel luogo indicato nell’atto di accoglimento della richiesta.

Art. 8

Casi di differimento dell’accesso

Sono sottratti all’accesso in forma temporanea i documenti richiesti allorquando la conoscenza di detti documenti possa impedire od ostacolare il corretto e pronto svolgimento dell’attività amministrativa ovvero quando si verifichino particolari difficoltà in relazione alla dotazione dell’ufficio.

Il responsabile del procedimento previa informazione al Presidente del CDD può motivatamente disporre il differimento dei termini dell’accesso qualora si verifichino difficoltà nel dare riscontro positivo alla richiesta di accesso ovvero in caso di difficoltà della segreteria a fornire i documenti per i quali la domanda sia stata accolta.

La richiesta di accesso, salvo il caso del consenso all’accesso immediato da parte del contro interessato   è differita sino alla conclusione del procedimento disciplinare. Se la domanda d’accesso ha ad oggetto i provvedimenti conclusivi dei procedimenti disciplinari lo stesso è consentito solo con esclusivo riguardo ai provvedimenti divenuti definitivi e non s’estende alle verbalizzazioni ed all’attività istruttoria dibattimentale, fatto salvo il diritto riservato ai contro interessati .

Art. 9

Esame dei documenti ed estrazione di copie. Oneri a carico del richiedente

L’esame dei documenti ed il ritiro delle eventuali copie è effettuato dal richiedente previa esibizione di un valido documento d’identità. Qualora il richiedente sia accompagnato da altre persone, ne vanno specificate le generalità, che devono poi essere registrate in calce alla domanda di accesso.

Il richiedente può farsi sostituire da persona da lui indicata a mezzo delega, cui dev’essere allegata la copia del documento d’identità.

L’interessato potrà prendere appunti o trascrivere in tutto o in parte il contenuto dei documenti dati in visione, con l’espresso divieto, penalmente perseguibile, di alterarli in qualsiasi modo, ovvero di asportarli dal luogo in cui gli stessi sono dati in visione.

E’ possibile l’invio delle copie dei documenti richiesti solo per via telematica.

Il semplice esame dei documenti è gratuito.

Art. 10

Richiesta di accesso di soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi

Le disposizioni sulle modalità di accesso di cui al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi attinenti alla professione di avvocato, purché riconosciuti tali dal CNF.

La richiesta è presentata dal legale rappresentante dell’ente, dell’impresa o dell’associazione o da persona fornita di apposita procura. Detta richiesta deve essere motivata e impersonale.

Art. 11

Inammissibilità della domanda

La domanda è considerata inammissibile quando:

  1. a) abbia un oggetto generico e indeterminato;
  2. b) sia finalizzata ad un controllo generalizzato sull’operato del CDD o dei singoli consiglieri;
  3. c) non riguardi documenti esistenti, ma postuli un’attività di elaborazione dati o la formazione di nuovi documenti da parte del CDD o dei suoi consiglieri;
  4. d) ove si tratti di una domanda di accesso presentata da una associazione, non evidenzi uno specifico interesse dell’associazione medesima meritevole di tutela in relazione a reali o probabili lesioni che tale interesse potrebbe subire, ma miri ad ottenere dati per verificare la possibilità di violazioni.

Art. 12

Documenti sottratti all’accesso

In relazione all’esigenza di salvaguardare la riservatezza degli avvocati segnalati o incolpati, nonché dei terzi in generale che possono essere coinvolti nei procedimenti, persone fisiche, gruppi o persone giuridiche, nonché del personale del CDD, il diritto di accesso è escluso   nei casi previsti dall’art. 24 della legge 241/1990 e s.m.i., nonché all’art. 8 DPR n.352/1992 e pertanto sono sottratti all’accesso, con provvedimento motivato, a titolo esemplificativo i seguenti documenti:

a) ogni documento in possesso del CDD riguardante la vita privata, la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, anche se i dati siano stati forniti al CDD dagli stessi soggetti a cui si riferiscono;

b) gli accertamenti medico-legali o che comunque riguardino la salute delle persone;

c) ogni documento contenente informazioni sulla vita sessuale delle persone;

d) i rapporti informativi e le note caratteristiche relative al personale dipendente;

e) informazioni relative alla vita e situazione personale privata dei dipendenti, collaboratori in genere e dei singoli consiglieri del CDD, di cui il CDD dovesse essere in possesso.

f) le note interne d’ufficio, gli atti e i documenti inerenti all’attività di diritto privato del CDD, i documenti relativi a rapporti di consulenza e patrocinio legale, sempre che ad essi non si operi riferimento nei provvedimenti conclusivi del CDD nonché tutti quegli atti oggetto di vertenza giudiziaria la cui divulgazione potrebbe compromettere l’esito del giudizio o la cui diffusione potrebbe concretizzare violazione del segreto istruttorio.

Art. 13

Le categorie di documenti coperte da riservatezza

Si intendono sottratti all’accesso i documenti nei limiti in cui riguardino soggetti diversi dal richiedente e qualora il richiedente non sia il segnalato o l’incolpato e i documenti non siano contenuti nel fascicolo relativo la suo procedimento disciplinare.

E’ comunque garantito il diritto di accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria al richiedente per tutelare i propri interessi giuridici.

Nel caso si tratti di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito solo qualora sia strettamente indispensabile.

Nel caso si tratti di documenti contenenti dati sensibilissimi, ossia riguardanti lo stato di salute o la vita sessuale, l’accesso è consentito solo se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

In caso di contrasto tra il diritto d’accesso e la tutela della riservatezza l’accesso agli atti è limitato alla sola presa visione senza possibilità di estrarne copia.

Art. 14

Ricorsi

Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta.

Contro le determinazioni del CDD concernenti il diritto di accesso l’istante può ricorrere nel termine di trenta giorni o al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sezione di Milano o, in alternativa, alla Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi come previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n°241/1990.

Il ricorso è inoltrato presso la Commissione per l’accesso di cui all’articolo 27 l.241/1990 nonché presso l’amministrazione resistente.

La Commissione per l’accesso si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto.

Se la Commissione per l’accesso ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all’autorità disponente.

Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della Commissione, l’accesso è consentito.

Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto alla Commissione, il termine decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza alla Commissione stessa.

Se l’accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso.

Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l’accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.

La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all’acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.

Art. 15

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano le norme previste dalla legge n°241/1990 e dal D.P.R. n°184/2006 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione.

Ai sensi dell’art. 1, comma secondo, DPR 12 aprile 2006 n. 184, il presente regolamento sarà inviato alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell’art. 27 l.241/1990 presso la presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente regolamento viene inviato inoltre al Consiglio Nazionale Forense e pubblicato sul sito del Consiglio Distrettuale di Disciplina Corte Appello Milano.

Milano, 15/12/2016-13/02/2019

 

 

SEZIONI CONSILIATURA 2023-2026

Prima Sezione: Adamo – Artese – Bastianello – Bina – Bobba – Bongioni – Botta – Cogliati

Seconda Sezione: Bellini – Brenna – Cannalire – Carminati – Carsana –  Carù – Cattini – Guarnieri

Terza Sezione: Bissi – Farnetani – Cozzi – Daverio – Fareri – Ferrazzi – Giustivi – Madè – Pedroni

Quarta Sezione: Marzetti – Menini – Palli – Gozzi – Petazzi- Raimondi – Regazzoni – Rognoni

Quinta Sezione: Leone – Penuti – Rocchitelli – Sala – Sormani –  Santarelli – Zorloni – Zuccaro

 

COMPONENTI CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA 2023 – 2026

COMPONENTI CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA

2023 – 2026

UFFICIO DI PRESIDENZA

BISSI  Avv. Aldo (COA Milano) –  Presidente

COGLIATI  Avv. Renato (COA Lecco) – Vice-Presidente

GUARNIERI  Avv. Diego (COA Lodi) –Vice-Presidente

FARNETANI  Avv. Stefania (COA Milano) – Segretario

Consiglieri in ordine alfabetico

NOME COGNOME ORDINE
Avv. Rossella ADAMO Milano
Avv. Stefano ARTESE Lecco
Avv. Alessandro BASTIANELLO Milano
Avv. Cristina BELLINI Milano
Avv. Massimiliano BINA Varese
Avv. Carlo Emanuele BOBBA Pavia
Avv. Giovanna BONGIONI Sondrio
Avv. Mosè BOTTA Como
Avv. Giuseppe Luigi BRENNA Monza
Avv. Sandro CANNALIRE Busto Arsizio
Avv. Mattia CARMINATI Monza
Avv. Alessandra CARSANA Lecco
Avv. Annalisa CARU’ Busto Arsizio
Avv. Natalia CATTINI Como
Avv. Giancarlo COZZI Monza
Avv. Ornella DAVERIO Varese
Avv. Flavia FARERI Lecco
Avv. Mauro FERRAZZI Busto Arsizio
Avv. Chiara GIUSTIVI Lodi
Avv. Matteo GOZZI Milano
Avv. Angelo LEONE Milano
Avv. Gianluca MADE’ Sondrio
Avv. Antonio MARZETTI Como
Avv. Alessandro MENINI Pavia
Avv. Cecilia PALLI Pavia
Avv. Tommaso PEDRONI Milano
Avv. Chiara Maria PENUTI Pavia
Avv. Giovanna PETAZZI Como
Avv. Giuseppe Paolo RAIMONDI Busto Arsizio
Avv. Marcella REGAZZONI Sondrio
Avv. Elisa ROCCHITELLI Busto Arsizio
Avv. Maria Paola ROGNONI Lodi
Avv. Antonio SALA Pavia
Avv. Paolo SANTARELLI Como
Avv. Ingrid SORMANI Monza
Avv. Stefania Carla ZORLONI Monza
Avv. Giovanna ZUCCARO Varese

Provvedimento 19.05.2020 – emergenza sanitaria -funzionamento uffici CDD

Il Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Milano,
• Visto il D.L. 2 marzo 2020 n. 9, il successivo D.L. 8 marzo 2020 n. 11 nonché il D.L. 17 marzo 2020 n.18
• Visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020 e il DPCM 17 maggio 2020 contenenti misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19,
• Vista l’ordinanza Presidente della Giunta Regionale 17 maggio 2020mn. 547 ed in particolare l’allegato 1 della predetta ordinanza in relazione alle modalità di gestione delle attività relative agli uffici pubblici e privati aperti al pubblico;
• Letta la circolare n. 8/2020 a firma del dirigente dell’Ordine Avvocati Di Milano, dr. Carmelo Ferraro in relazione alle regole per la riapertura degli uffici lo svolgimento della attività lavorativa per i dipendenti del predetto ente pubblico;
• Letto il regolamento per la corretta azione di prevenzione dal contagio da COPVID-19 dell’Ordine Avvocati Di Milano;
• Ritenuta la necessità di dare attuazione alle direttive dei predetti Decreti e regolamenti al fine di evitare o comunque rendere più difficile il rischio epidemiologico,
• Rilevata altresì la necessità di dar corso ala parziale riapertura degli uffici amministrativi tenuto conto della riapertura e i termini della azione disciplinare;
Tanto premesso
DISPONE
a) i collaboratori amministrativi della segreteria del Consiglio Distrettuale di Disciplina dovranno essere presenti, in ragione di un dipendente a turno, in sede nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì a partire da mercoledì 20 maggio 2020;
b) l’accesso al pubblico dovrà essere assicurato nei predetti giorni dalle ore 10.00 alle 12.00;
c) al fine di favorire la prevenzione alla epidemia COVID-19, le richieste di visione dei fascicoli da parte degli interessati, le richieste di copie degli atti nonché le richieste di informazioni da parte degli interessati dovranno essere favorite tramite richieste via mail all’indirizzo: cdd2@ordineavvocatimilano.it o attraverso fax al n. 02/54011595;
d) per le sole richieste di informazione è autorizzata la comunicazione via telefono al n. 02/54100907;
e) è autorizzata sin d’ora la possibilità di rendere visibile all’interessato che ne farà regolare richiesta via mail il fascicolo virtuale contenuto nel server del CDD: a tal fine, il collaboratore amministrativo, ricevuta la richiesta e ritenuto che l’istante abbia la facoltà di visione, trasmetterà mail all’interessato contenente le modalità di accesso telematico al fascicolo con l’avvertenza che tale possibilità avrà una durata massima di 1 giorno lavorativo decorrente da quello successivo della comunicazione autorizzativa e ciò da quando si renderà possibile la consultazione attraverso il gestionale Sferabit;
f) in caso di accesso personale agli uffici, il personale amministrativo autorizzerà l’accesso agli uffici in numero di un solo utente per volta, nel rispetto del regolamento e del protocollo di sicurezza del COA di Milano.
Si comunichi ai COA del Distretto, all’ULOF e se ne dia comunicazione sul sito istituzionale e mediante affissione alla porta di accesso agli uffici del CDD.
Milano, 19 Maggio 2020

Il Presidente
Avv. Attilio C. Villa

Provvedimento Presidente CDD per emergenza sanitaria

OGGETTO: Provvedimenti urgenti in tema di contrasto alla diffusione del virus COVID-19.

Il Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Milano,
visto
• il D.L. 2 marzo 2020 n. 9 e il successivo D.L. 8 marzo 2020 n. 11 nonché il D.P.C.M. 8 marzo 2020 contenente misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, il D.L. 17 marzo 2020 n.18 in particolare gli articoli 73 comma 2 (semplificazione in tema di organi collegiali art 87 (misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure consensuali) e 103 (sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti deviati amministrativi in scadenza)
• ritenuta la necessità di dare attuazione alle direttive dei predetti Decreti al fine di evitare o comunque rendere più difficile il rischio epidemiologico,
letto
• il provvedimento organizzativo del COA di Milano del 9 marzo 2020,
• il precedente provvedimento di questa Presidenza del 10 marzo 2020
dispone
1. sono rinviate a nuova data da stabilirsi, tutte le udienze dibattimentali e le convocazioni istruttorie fissate a tutto il 15 aprile 2020. Si dà mandato ai Presidenti delle Sezioni dibattimentali ed agli Istruttori di stabilire la nuova data di udienza o di convocazione, che dovrà essere dopo il termine sopra indicato.
2. Si dà facoltà ai Presidenti delle Sezioni, fermo il divieto sino a tutto il 15 aprile 2020 di incontri sezionali presso la sede, di convocare riunioni a mezzo di sistemi di videoconferenza o attraverso scambio mail. Qualora il Presidente di Sezione adotti tali modalità di riunione, il Segretario nella redazione del verbale, dovrà dare atto della modalità scelta, provvedendo ad allegare le eventuali mail giunte dai Consiglieri partecipanti ed indicando, se in videoconferenza, l’applicazione utilizzata, l’ora di apertura e l’ora di chiusura del collegamento. Si dispone inoltre che, sino al predetto 15 aprile 2020, gli Istruttori e i Segretari possano predisporre e trasmettano per la spedizione le comunicazioni ai sensi degli art. 15 e 17 Reg. 2/2014 CNF nonché eventuali convocazioni istruttorie per una data comunque successiva al 31 maggio 2020; la spedizione di tale comunicazione rimarrà comunque sospesa fino a tutto il 15 aprile 2020, data dopo la quale la segreteria amministrativa provvederà agli invii.
3. Sono sospesi ancorché non perentori, sino a tutto il 20 aprile 2020, tutti i termini processuali disposti dalla Legge n. 247/2012 e dal Regolamento CNF n. 2/2014. A tal fine si chiede che fino a quella data, le Segreterie dei Consigli dell’Ordine sospendano l’invio dei fascicoli relativi ai Procedimenti Disciplinari nonché le comunicazioni con l’invito ad inviare deduzioni ai sensi dell’art. 11 Reg. n. 2/2014 CNF.
4. Al momento è confermata l’adunanza del 29 aprile 2020, salvo successivo provvedimento di revoca. La chiusura degli uffici amministrativi del consiglio fino al 15 aprile 2020, si predisporrà l’ordine del giorno relativo e si farà in modo di consentire ai singoli Consiglieri di prendere per tempo cognizione della documentazione afferente i singoli punti all’ordine del giorno.
5. Gli uffici amministrativi del Consiglio rimarranno chiusi al pubblico fino al 15 aprile 2020. Si invitano pertanto i sigg. Consiglieri ad astenersi, ove possibile, dal recarsi in Segreteria, utilizzando lo strumento informatico, mail o il telefono per comunicazioni con il personale amministrativo.
6. Si dà mandato al personale amministrativo in servizio di esporre, assieme all’avviso di chiusura, adeguata comunicazione a mezzo della quale, eventuali richieste dell’utenza (privati o Avvocati), saranno evase a mezzo telefono o a mezzo mail.

Si dia comunicazione del presente Provvedimento al CNF, all’ULOF, ai COA del Distretto e a tutti i Consiglieri del CDD e si provveda all’affissione dello stesso, alla porta dell’ufficio.
Il Presidente
Avv. Attilio Villa

SEZIONI consiliatura 2019-2022

Sezione 1: Alessi Longa, Arnaboldi, Azzoni, Bissi, Bossi, Brenzone, Regazzoni, Malighetti.

Sezione 2: Castiglioni, Cazzola, Ceriotti, Coronetti, Cogliati, De Florio, Sala, Scarano.

Sezione 3: Foppoli, Funghini, Gerosa, Gibilisco, Giglio, Giudici, Farnetani, Guarnieri.

Sezione 4: Margariti, Minella, Ravetta, Rigano, Rossetti, Muzzi, Gozzi, Pedroni.

Sezione 5: Rota, Tateo, Visconti, Villa/Cardani, Tremolada, Cuzzilla, Zorloni, Pitton

Regolamento accesso agli atti CDD di Milano

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA
CORTE APPELLO MILANO

REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

APPROVATO DALL’ADUNANZA PLENARIA DEI CONSIGLIERI DELL’ORGANO DISCIPLINARE IN DATA 15.12.2016 e come modificato e approvato in data 13.02.2019

Art. 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità di esercizio ed i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Milano (CDD) ai fini e per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, limitatamente alla sua attività di pubblico interesse.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

per “diritto di accesso“, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi nei limiti e con le modalità stabilite nel presente regolamento e può essere esercitato sino a quando perdura l’obbligo per il CDD di detenerli o conservarli.

per “interessati“, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;

per “controinteressati“, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

per “documento amministrativo“, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

per “dati sensibili” si intendono i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale.

per “dati sensibilissimi” si intendono i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Art. 3

Ambito di applicazione

Il diritto di accesso è riconosciuto a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale chiede di accedere.

L’esponente ha diritto di accesso sempre che dimostri di essere titolare di funzioni istituzionali o di rilievo pubblicistico che hanno dato origine alla segnalazione deontologica o di avere comunque intrattenuto un rapporto con il professionista il cui comportamento è oggetto del procedimento disciplinare e dal quale possa scaturire un suo interesse giuridicamente tutelabile. E’ comunque garantito il pieno diritto di difesa all’incolpato al quale è consentito il pieno accesso a tutti i documenti contenuti nel fascicolo del procedimento disciplinare ed a quelli eventualmente connessi (ad esempio in caso di contro esposto).

Art. 4

Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento di accesso, a cui è attribuito il potere di decidere sulle istanze di accesso è il Presidente del CDD e/o altro membro dell’ufficio di presidenza dallo stesso delegato.

L’esecuzione delle decisioni del responsabile del procedimento spetta alla segreteria del CDD.

Art. 5

Modalità di esercizio del diritto di accesso e relativo procedimento

Il diritto di accesso si esercita attraverso il deposito presso la Segreteria del CDD o l’invio a mezzo raccomandata o pec di una apposita richiesta scritta e motivata.

Nella domanda deve essere indicato l’interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale chiede di accedere che motiva l’esercizio del diritto.

Nella richiesta l’interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta stessa, ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione.

Dev’essere inoltre specificato e comprovato l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, nonché dimostrata la propria identità e, se necessario, i propri poteri di rappresentanza rispetto al soggetto interessato.

Il richiedente deve altresì specificare se intende chiedere la mera presa visione degli atti o se è interessato anche all’estrazione di copia.

Qualora sia interessato al rilascio di copie deve anche indicare le relative modalità di consegna, ossia se preferisce avere copia cartacea o copia informatica non modificabile (formato PDF).

Il responsabile del procedimento è tenuto ad osservare la procedura prevista dal presente regolamento.

Art. 6

Notifica ai controinteressati

Il responsabile del procedimento, individuati i controinteressati, è tenuto a dare comunicazione agli stessi in ordine alla richiesta di accesso, mediante invio di copia dell’istanza preferibilmente a mezzo pec o, se non è possibile, a mezzo lettera raccomandata.

Nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda di accesso il responsabile del procedimento deve altresì indicare in detta comunicazione che il destinatario   ha diritto a dare consenso all’accesso immediato e/o fare opposizione nel termine di giorni 30 dalla data di ricevimento della comunicazione. Il termine di cui all’art,. 25 quarto comma legge 241/1990 e ss. Md è da ritenere sospeso nel periodo in cui si dà notizia della domanda di accesso all’avvocato per il quale v’è fascicolo disciplinare presso il CDD.

Il responsabile del procedimento provvede ad interrompere il procedimento differendolo all’esito del procedimento disciplinare a meno che giunga il consenso all’accesso immediato ed in tal caso dovrà provvedere ad evadere la richiesta nel termine di giorni 30 dallo scadere del termine dato al contro interessato nella comunicazione.

Di tale comunicazione va data notizia al richiedente l’accesso con l’indicazione espressa che la risposta nel termine di 30 giorni a decorrere dal termine dato al contro interessato è dovuta solo con il consenso all’accesso immediato in quanto in assenza dello stesso il procedimento di accesso agli atti è differito fino al termine del procedimento disciplinare.

In caso di consenso all’accesso immediato il responsabile del procedimento deve dare risposta entro 30 giorni dal suo ricevimento, in mancanza della quale la richiesta di accesso dovrà ritenersi negata.

Il responsabile del procedimento è tenuto a dare comunicazione al richiedente l’accesso del termine del procedimento disciplinare a dal ricevimento di tale comunicazione decorre il termine di 30 giorni entro cui dovrà essere darà risposta  alla richiesta di accesso agli atti, con decisione anche sull’eventuale opposizione del contro interessato, in mancanza della quale la richiesta di accesso dovrà ritenersi negata.

Art. 7

Accoglimento della richiesta e modalità di accesso

L’accoglimento della richiesta è formalizzato in apposito documento scritto da comunicarsi a cura della segreteria al richiedente all’indirizzo dallo stesso indicato nella richiesta, preferibilmente a mezzo pec o a mezzo lettera raccomandata e deve contenere:

  1. a) l’indicazione del responsabile del procedimento di accesso;
  2. b) l’indicazione della sede e l’orario di apertura al pubblico della segreteria ove si trovano depositati i documenti di cui è stato chiesto l’accesso o altro luogo in cui può essere esercitato l’accesso;
  3. c) l’indicazione temporale entro il quale il richiedente può esercitare il diritto di accesso, che non può essere inferiore a 15 giorni dal ricevimento dell’atto di accoglimento da parte del richiedente.

L’accoglimento della richiesta di accesso si esercita mediante l’esame e/o estrazione di copia dei documenti oggetto di richiesta e deve avvenire nel luogo indicato nell’atto di accoglimento della richiesta.

Art. 8

Casi di differimento dell’accesso

Sono sottratti all’accesso in forma temporanea i documenti richiesti allorquando la conoscenza di detti documenti possa impedire od ostacolare il corretto e pronto svolgimento dell’attività amministrativa ovvero quando si verifichino particolari difficoltà in relazione alla dotazione dell’ufficio.

Il responsabile del procedimento previa informazione al Presidente del CDD può motivatamente disporre il differimento dei termini dell’accesso qualora si verifichino difficoltà nel dare riscontro positivo alla richiesta di accesso ovvero in caso di difficoltà della segreteria a fornire i documenti per i quali la domanda sia stata accolta.

La richiesta di accesso, salvo il caso del consenso all’accesso immediato da parte del contro interessato   è differita sino alla conclusione del procedimento disciplinare. Se la domanda d’accesso ha ad oggetto i provvedimenti conclusivi dei procedimenti disciplinari lo stesso è consentito solo con esclusivo riguardo ai provvedimenti divenuti definitivi e non s’estende alle verbalizzazioni ed all’attività istruttoria dibattimentale, fatto salvo il diritto riservato ai contro interessati .

Art. 9

Esame dei documenti ed estrazione di copie. Oneri a carico del richiedente

L’esame dei documenti ed il ritiro delle eventuali copie è effettuato dal richiedente previa esibizione di un valido documento d’identità. Qualora il richiedente sia accompagnato da altre persone, ne vanno specificate le generalità, che devono poi essere registrate in calce alla domanda di accesso.

Il richiedente può farsi sostituire da persona da lui indicata a mezzo delega, cui dev’essere allegata la copia del documento d’identità.

L’interessato potrà prendere appunti o trascrivere in tutto o in parte il contenuto dei documenti dati in visione, con l’espresso divieto, penalmente perseguibile, di alterarli in qualsiasi modo, ovvero di asportarli dal luogo in cui gli stessi sono dati in visione.

E’ possibile l’invio delle copie dei documenti richiesti solo per via telematica.

Il semplice esame dei documenti è gratuito.

Art. 10

Richiesta di accesso di soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi

Le disposizioni sulle modalità di accesso di cui al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi attinenti alla professione di avvocato, purché riconosciuti tali dal CNF.

La richiesta è presentata dal legale rappresentante dell’ente, dell’impresa o dell’associazione o da persona fornita di apposita procura. Detta richiesta deve essere motivata e impersonale.

Art. 11

Inammissibilità della domanda

La domanda è considerata inammissibile quando:

  1. a) abbia un oggetto generico e indeterminato;
  2. b) sia finalizzata ad un controllo generalizzato sull’operato del CDD o dei singoli consiglieri;
  3. c) non riguardi documenti esistenti, ma postuli un’attività di elaborazione dati o la formazione di nuovi documenti da parte del CDD o dei suoi consiglieri;
  4. d) ove si tratti di una domanda di accesso presentata da una associazione, non evidenzi uno specifico interesse dell’associazione medesima meritevole di tutela in relazione a reali o probabili lesioni che tale interesse potrebbe subire, ma miri ad ottenere dati per verificare la possibilità di violazioni.

Art. 12

Documenti sottratti all’accesso

In relazione all’esigenza di salvaguardare la riservatezza degli avvocati segnalati o incolpati, nonché dei terzi in generale che possono essere coinvolti nei procedimenti, persone fisiche, gruppi o persone giuridiche, nonché del personale del CDD, il diritto di accesso è escluso   nei casi previsti dall’art. 24 della legge 241/1990 e s.m.i., nonché all’art. 8 DPR n.352/1992 e pertanto sono sottratti all’accesso, con provvedimento motivato, a titolo esemplificativo i seguenti documenti:

a) ogni documento in possesso del CDD riguardante la vita privata, la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, anche se i dati siano stati forniti al CDD dagli stessi soggetti a cui si riferiscono;

b) gli accertamenti medico-legali o che comunque riguardino la salute delle persone;

c) ogni documento contenente informazioni sulla vita sessuale delle persone;

d) i rapporti informativi e le note caratteristiche relative al personale dipendente;

e) informazioni relative alla vita e situazione personale privata dei dipendenti, collaboratori in genere e dei singoli consiglieri del CDD, di cui il CDD dovesse essere in possesso.

f) le note interne d’ufficio, gli atti e i documenti inerenti all’attività di diritto privato del CDD, i documenti relativi a rapporti di consulenza e patrocinio legale, sempre che ad essi non si operi riferimento nei provvedimenti conclusivi del CDD nonché tutti quegli atti oggetto di vertenza giudiziaria la cui divulgazione potrebbe compromettere l’esito del giudizio o la cui diffusione potrebbe concretizzare violazione del segreto istruttorio.

Art. 13

Le categorie di documenti coperte da riservatezza

Si intendono sottratti all’accesso i documenti nei limiti in cui riguardino soggetti diversi dal richiedente e qualora il richiedente non sia il segnalato o l’incolpato e i documenti non siano contenuti nel fascicolo relativo la suo procedimento disciplinare.

E’ comunque garantito il diritto di accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria al richiedente per tutelare i propri interessi giuridici.

Nel caso si tratti di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito solo qualora sia strettamente indispensabile.

Nel caso si tratti di documenti contenenti dati sensibilissimi, ossia riguardanti lo stato di salute o la vita sessuale, l’accesso è consentito solo se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

In caso di contrasto tra il diritto d’accesso e la tutela della riservatezza l’accesso agli atti è limitato alla sola presa visione senza possibilità di estrarne copia.

Art. 14

Ricorsi

Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta.

Contro le determinazioni del CDD concernenti il diritto di accesso l’istante può ricorrere nel termine di trenta giorni o al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sezione di Milano o, in alternativa, alla Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi come previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n°241/1990.

Il ricorso è inoltrato presso la Commissione per l’accesso di cui all’articolo 27 l.241/1990 nonché presso l’amministrazione resistente.

La Commissione per l’accesso si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto.

Se la Commissione per l’accesso ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all’autorità disponente.

Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della Commissione, l’accesso è consentito.

Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto alla Commissione, il termine decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza alla Commissione stessa.

Se l’accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso.

Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l’accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.

La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all’acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.

Art. 15

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano le norme previste dalla legge n°241/1990 e dal D.P.R. n°184/2006 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione.

Ai sensi dell’art. 1, comma secondo, DPR 12 aprile 2006 n. 184, il presente regolamento sarà inviato alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell’art. 27 l.241/1990 presso la presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente regolamento viene inviato inoltre al Consiglio Nazionale Forense e pubblicato sul sito del Consiglio Distrettuale di Disciplina Corte Appello Milano.

Milano, 15/12/2016-13/02/2019

 

COMPONENTI CDD CONSILIATURA 2019-2022

COMPONENTI CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DISTRETTO DI MILANO DELLA CONSILIATURA 2019-2022

Presidente: Attilio VILLA (Monza)

Vice- Presidente: Barbara BOSSI (Como)

Vice-Presidente: Clelia CAZZOLA (Pavia)

Segretario: Brunella CARDANI (Busto Arsizio)

Consiglieri (in ordine alfabetico):

Francesco Ernesto ALESSI LONGA (Sondrio)

Enrico ARNABOLDI (Como)

Enrico Azzoni (Lecco)

Aldo BISSI (Milano)

Alberto Brenzone (Monza)

Francesca CASTIGLIONI (Milano)

Fiorella CERIOTTI (Busto Arsizio)

Renato COGLIATI (Lecco)

Francesca CORONETTI (Busto Arsizio)

Felice CUZZILLA (Milano)

Francesca DE FLORIO (Milano)

Stefania FARNETANI (Milano)

Lucia Germana FOPPOLI (Sondrio)

Daniele FUNGHINI (Como)

Vittorio GEROSA (Monza)

Giuseppe GIBILISCO (Varese)

Maria Laura GIGLIO (Lecco)

Davide GIUDICI (Como)

Matteo GOZZI (Milano)

Diego GUARNIERI (Lodi)

Christian MALIGHETTI (Lecco)

Domenico MARGARITI (B. Arsizio)

Mario MINELLA (Como)

Paolo Antonio MUZZI (Lodi)

Tommaso PEDRONI (Milano)

Fabio PITTON (Busto Arsizio)

Marcello RAVETTA (Pavia)

Marcella REGAZZONI (Sondrio)

Alessandro Natale RIGANO (Varese)

Maria Caterina ROSSETTI (Pavia)

Roberto ROTA (Lodi)

Antonio SALA (Pavia)

Angelo SCARANO (Monza)

Nicoletta TATEO (Vigevano)

Carlo TREMOLADA (Milano)

Attilio VILLA (Monza)

Irene Ambrogia VISCONTI (Varese)

Stefania ZORLONI (Monza)

 

Consiglio in carica

CONSIGLIO IN CARICA

UFFICIO DI PRESIDENZA

BISSI  Avv. Aldo (COA Milano) –  Presidente

COGLIATI  Avv. Renato (COA Lecco) – Vice-Presidente

GUARNIERI  Avv. Diego (COA Lodi) –Vice-Presidente

FARNETANI  Avv. Stefania (COA Milano) – Segretario

Consiglieri in ordine alfabetico

NOME COGNOME ORDINE
Avv. Rossella ADAMO Milano
Avv. Stefano ARTESE Lecco
Avv. Alessandro BASTIANELLO Milano
Avv. Cristina BELLINI Milano
Avv. Massimiliano BINA Varese
Avv. Carlo Emanuele BOBBA Pavia
Avv. Giovanna BONGIONI Sondrio
Avv. Mosè BOTTA Como
Avv. Giuseppe Luigi BRENNA Monza
Avv. Sandro CANNALIRE Busto Arsizio
Avv. Mattia CARMINATI Monza
Avv. Alessandra CARSANA Lecco
Avv. Annalisa CARU’ Busto Arsizio
Avv. Natalia CATTINI Como
Avv. Giancarlo COZZI Monza
Avv. Ornella DAVERIO Varese
Avv. Flavia FARERI Lecco
Avv. Mauro FERRAZZI Busto Arsizio
Avv. Chiara GIUSTIVI Lodi
Avv. Matteo GOZZI Milano
Avv. Angelo LEONE Milano
Avv. Gianluca MADE’ Sondrio
Avv. Antonio MARZETTI Como
Avv. Alessandro MENINI Pavia
Avv. Cecilia PALLI Pavia
Avv. Tommaso PEDRONI Milano
Avv. Chiara Maria PENUTI Pavia
Avv. Giovanna PETAZZI Como
Avv. Giuseppe Paolo RAIMONDI Busto Arsizio
Avv. Marcella REGAZZONI Sondrio
Avv. Elisa ROCCHITELLI Busto Arsizio
Avv. Maria Paola ROGNONI Lodi
Avv. Antonio SALA Pavia
Avv. Paolo SANTARELLI Como
Avv. Ingrid SORMANI Monza
Avv. Stefania Carla ZORLONI Monza
Avv. Giovanna ZUCCARO Varese